La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 41129 del 7 novembre 2024 ha respinto il ricorso del Ministero della Giustizia avverso il provvedimento di autorizzazione alla visita, senza vetro divisorio, tra un detenuto in regime differenziato e il figlio.
La Suprema Corte ha stabilito che deve ritenersi legittimo il provvedimento che ha consentito al detenuto in regime differenziato di avere colloqui senza vetro divisorio con il figlio minore di quattordici anni, anche se maggiore di dodici, ritenendo autorizzabile tale deroga per un motivo, ritenuto eccezionale, individuato nel momento familiare difficile dovuto al divorzio dei genitori, come da richiesta motivata che il ministero della Giustizia aveva, invece, ritenuto insussistente.
Tale possibilità di deroga è presente nella circolare come disposizione di valenza generale proprio sulla base di motivi eccezionali.
La decisione contraria dell’amministrazione può essere quindi sindacata in via giurisdizionale, sia in virtù del principio generale della disapplicazione in sede giudiziaria di atti amministrativi illegittimi, sia in base a quanto previsto dall’articolo 69, comma 6, lett. b), OP, che attribuisce all’autorità giurisdizionale la tutela in caso di inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni legislative, regolamentari o integrative laddove venga in rilievo la tutela di un diritto soggettivo, individuato nel diritto al mantenimento delle relazioni affettive e familiari, cui si unisce il primario interesse del minore allo sviluppo della propria personalità, come nel caso in esame.
