Cassazione civile, Sez. 2^, ordinanza n. 24370/2024, pubblicata l’11 settembre 2024, ha affermato che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Banca d’Italia ai sensi del T.U.B. (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica ed incidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall’art. 187-ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico in materia di Finanziaria), per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass. Sez. 2, sentenza n. 21602 del 2021; Cass. Sez. 2, sentenza n. 16517 del 31/07/2020, Rv. 659018 – 02; Cass. Sez. 2, sentenza n. 32135 del 2018: tutte citate in memoria di Banca d’Italia; cfr. anche: Cass. Sez. 2, sentenza n. 17209 del 18/08/2020, Rv. 658959 – 01; Cass. Sez. 2, sentenza n. 24850 del 04/10/2019, Rv. 655260 – 01; Cass. Sez. 2, sentenza n. 3656 del 24/02/2016, Rv. 638686 – 01).
Tanto basta ad escludere la rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 3 legge n. 689/1981 sollevata dall’opponente (relativa alla compatibilità del principio di non colpevolezza stabilito dalla CEDU con le norme nazionali che consentono di presumere la colpevolezza dell’accusato imponendo a quest’ultimo di fornire la prova della propria innocenza).
