Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 39734/2024, udienza del 9 ottobre 2024, ha chiarito che non sussiste alcuna incompatibilità, né vi è la necessità che il collegio che provvede alla correzione dell’errore materiale debba essere composto dalle stesse persone fisiche del collegio giudicante in sede di cognizione (cfr. per tutte, Sez. 2, n. 21986 del 05/03/2010, Rv. 247547 secondo cui il giudice collegiale che ha emesso la sentenza può provvedere alla correzione dell’errore materiale se composto da magistrati-persone fisiche diversi da quelli che hanno concorso alla decisione da emendare).
Il chiaro dato testuale dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. esprime una regola generale, per la quale è il giudice autore del provvedimento a doversi occupare della sua correzione secondo una previsione che, seppur estesa a tutti gli atti decisori giudiziali, è poi ripresa per la sola sentenza anche dall’art. 547 cod. proc. pen., per il quale dopo la deliberazione e fuori dei casi previsti dall’art. 546, comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’art. 130.
Soltanto in via di eccezione, per il caso in cui la decisione sia impugnata e l’impugnazione non sia dichiarata inammissibile, dovrà intervenire il giudice chiamato a conoscere della stessa impugnazione.
Tanto è sufficiente per escludere che qualsiasi altra autorità giudiziaria parificata nel grado disponga del potere di emendare l’errore contenuto in provvedimento di altro giudice.
Tuttavia, per giudice autore del provvedimento non deve intendersi la stessa persona fisica che lo emise ma il medesimo organo competente secondo le regole generali per la particolare fase processuale. Quando la legge si riferisce al “giudice”, per indicarne e qualificarne la competenza, intende individuare l’organo giudiziario competente secondo le regole generali per la particolare fase processuale.
Ne consegue, in materia di correzione di errori materiali, che la competenza non può riguardare la persona fisica del giudice, che ha compiuto l’atto, ma si riferisce al giudice nella sua funzione specifica, in rapporto alla fase processuale in cui si ravvisa l’esigenza di rettificare l’atto materialmente erroneo (così, Sez. 1, n. 2258 del 08/07/1985).
