Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 39734/2024, udienza del 9 ottobre 2024, ha ricordato che, in virtù dell’art. 121 cod. proc. pen., le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria, “in ogni stato e grado del procedimento”, sicché trattasi di facoltà che vale in via generale e quindi anche in sede di giudizio abbreviato non condizionato.
Discorso a parte riguarda la consulenza tecnica di parte che a rigore non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di “memoria” l’atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice.
Ciò a maggior ragione in caso di giudizio celebrato, come nel caso di specie, col rito abbreviato (cfr. Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, che ha affermato che nel giudizio abbreviato, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di “memoria” l’atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice).
Ciò nondimeno deve ritenersi che non osti alla produzione e all’apprezzamento del contenuto della memoria che non si esaurisca nell’allegazione di nuovi atti, la circostanza che la memoria riporti, per estratto o per intero, atti di indagine contenuti nel fascicolo di parte e non confluiti in quello del PM sulla cui base si fonda il giudizio abbreviato non condizionato, potendo il giudice non tenere in considerazione le valutazioni tecniche che si fondano su atti inutilizzabili ai fini della decisione (Sez. 6, n. 3500 del 23/09/2008 dep. 2009; Sez. 3, n.21018/2014).
