Segnaliamo la proposta di legge numero 2005 pubblicata il 7 novembre 2024 sul sito della Camera dei Deputati, allegata alla fine del post, che prevede l’introduzione dell’articolo 414-ter del codice penale in materia di apologia della criminalità organizzata o mafiosa, punendo per tale reato chi promuove o finanzia o esegue l’edificazione di manufatti o di installazioni murarie o similari inneggianti persone o fatti legati alle associazioni per delinquere o di tipo mafioso di cui agli articoli 416 e 416- bis del codice penale.
Nella relazione introduttiva si legge: “Si ricorda che il codice penale all’articolo 416 definisce il reato di associazione per delinquere, che si configura quando tre o più persone si associano per commettere più delitti, mentre all’articolo 416-bis punisce la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso anche straniere, che si configurano quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ovvero per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
Le disposizioni dell’articolo 416-bis, ai sensi del comma ottavo, si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Il nuovo reato introdotto dall’articolo 414-ter prevede la pena della reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e punisce chi, mediante spettacoli pubblici o la diffusione di testi, produzioni audio o video o attraverso le reti sociali telematiche o qualsiasi mezzo di comunicazione telematico, fa apologia dei delitti di criminalità organizzata o mafiosa ovvero denigra persone che si sono distinte per attività di qualunque tipo finalizzate al contrasto della criminalità organizzata.
Infine, si prevede che non costituiscono esimenti o attenuanti le motivazioni di carattere artistico, storico, letterario o riferibili al folclore, alle consuetudini e agli usi locali”.
