Sequestro di telefoni cellullari annullato dal tribunale del riesame: illegittimo il provvedimento del PM che, prima della restituzione, acquisisca nuovamente le chat contenute nei dispositivi (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 31180/2024, udienza del 21 maggio 2024, ha affermato l’illegittimità del decreto di ispezione informatica con il quale il PM, prima di disporre la restituzione della “copia forense” dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale che ha determinato il venir meno del potere dell’organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene, neppure soggetto a confisca obbligatoria.

La Suprema Corte ha precisato al riguardo che le “chat” in tal modo acquisite, in violazione della sfera di libertà e segretezza della corrispondenza presidiata ex art. 15 Cost., sono affette da “inutilizzabilità patologica” ai fini cautelari.