Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 28028/2024, udienza del 10 aprile 2024, ha ribadito, in adesione a Sezioni unite, sentenza n. 10296 del 12 ottobre 1993, che l’art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il quale commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen., norma, questa, che postula, tra l’altro, l’indicazione del provvedimento impugnato, deve essere letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del “favor impugnationis“.
In applicazione di tale principio, è stato quindi più volte ribadito che, in applicazione di tale principio, l’omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) determina l’inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell’individuazione dell’atto (così, Sez. 6, n. 13832 del 26/02/2015, Rv. 262935).
