Notifiche di atti al difensore rinunciante: valide se l’imputato non abbia revocato l’elezione di domicilio presso di lui (Vincenzo Giglio) 

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 39977/2024, udienza del 12 settembre 2024, ha ribadito che è consentita la notificazione di atti al difensore domiciliatario dell’imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l’elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse (Sez. 3, n. 3568 del 17/9/2018, dep. 2019, Rv. 274824).

In altri termini, la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla (Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015; Sez. 1, n. 8116 del 11/2/2010, Rv. 246387).

In effetti, essendo l’elezione di domicilio un atto formale, tale deve essere anche l’atto di revoca, che può provenire solo dall’imputato e non con atto unilaterale del difensore.

In proposito, «l’art. 162 c.p.p., comma 1, prevede espressamente che sia la dichiarazione che l’elezione di domicilio, come pure ogni dichiarazione di loro mutamento (e nel concetto di mutamento, va necessariamente ricompresa l’ipotesi di revoca: cfr., Sez. 1, sent. n. 22645 del 14/05/2014, dep. 30/05/2014) producono effetto solo se, assistiti da determinate formalità, siano comunicati all’autorità procedente dall’imputato che, necessariamente, è l’unico soggetto che, con la propria volontà, può decidere se, dove e fino a quando gli atti a lui destinati possano e debbano essergli notificati in un luogo diverso dalla sua residenza (cfr., Sez. 1, sent. n. 8116 del 11/02/2010, dep. 01/03/2010, Rv. 246387; Sez. 1, sent. n. 22760 del 29/03/2007, dep. 11/06/2007, Rv. 236789), rimanendo inefficace, a qualunque fine, la mera dichiarazione di revoca dell’elezione di domicilio che provenga unilateralmente dal solo difensore» (Sez. 2, n. 31969/2015, cit.).

In ogni caso, anche se si volesse seguire il diverso orientamento, secondo il quale la comunicazione all’autorità procedente della rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale dichiarazione di non accettazione delle notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, priva di efficacia la precedente elezione di domicilio (Sez. 3, n. 20355 del 4/4/2023, Rv. 286359; Sez. 6, n. 44156 del 3/11/2021, Rv. 282265), il risultato non muta, atteso che nel caso di specie risulta che il difensore abbia comunicato all’imputata – e non all’autorità procedente – la rinuncia al mandato con la dichiarazione di non accettazione delle notifiche del procedimento, con la conseguenza che l’elezione di domicilio conserva validità.

Tale ultima comunicazione e quella relativa alla nuova elezione di domicilio, invero, sono state comunicate alla Corte di appello solo in data 31/5/2023, dunque, dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio.