Confisca allargata: riparto probatorio tra accusa e difesa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 38267/2024, udienza del 2 ottobre 2024, in accordo alla giurisprudenza delle Sezioni unite, chiarisce che l’istituto della confisca allargata o “per sproporzione” è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221).

Il suo fondamento è costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita nei confronti di coloro che sono condannati per reati di particolare gravità ed allarme sociale; suo presupposto applicativo indispensabile è la sproporzione tra il valore del bene ed i redditi denunciati e l’attività economica dallo stesso svolta.

A fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava sull’imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l’onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa.

Grava su di esso, in altre parole, l’onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373).

La Suprema Corte (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052) ritiene, con principio condivisibile, che all’imputato non si chiede all’imputato di allegare o provare un fatto negativo, bensì di indicare specifiche «circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa (“i miei averi e le operazioni che ho posto in essere sono proporzionati ai miei redditi ed alla attività lecita che ho anche esercitato”), con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste». In ogni caso, non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Rv. 282407; Sez. 1, n. 21604 del 20/02/2024).