Riparazione per ingiusta detenzione: irrilevante il concorso dell’indagato per dolo o colpa grave quando le condizioni di applicabilità della misura cautelare difettino ab origine (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 38252/2024, udienza dell’1° ottobre 2024, ha ribadito che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neppure valutare – nemmeno al diverso fine della eventuale riduzione dell’entità dell’indennizzo – la condotta colposa lieve.

In fatto

Con ordinanza del 13 febbraio 2024 la Corte d’appello ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da MAD in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari (dal 3 al 24 febbraio 2020) – impostagli dal G.I.P. del Tribunale con ordinanza del 29 gennaio 2020, poi revocatagli dal Tribunale del riesame con provvedimento del 21 febbraio 2020 – in ordine al reato di cui all’art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen.

MAD era stato, poi, assolto dall’indicata imputazione per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, il 25 novembre 2021 dal G.U.P. del Tribunale.

Per la Corte d’appello, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi delittuosa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle svolte attività investigative, come MAD, quale amministratore di fatto e soggetto plenipotenziario della D. SAS, avesse contribuito a creare una partnership tra soggetti commerciali certamente finalizzata alla realizzazione di vantaggi economici sospetti. Ciò aveva indotto gli inquirenti a ritenere la sussistenza di una sua partecipazione ad un sodalizio criminoso avente lo scopo di realizzare una indeterminata serie di reati in materia tributaria, di falso in bilancio, di appropriazione indebita e di autoriciclaggio, in particolar modo attraverso la predisposizione di un sistema di cd. “frodi carosello”.

Ricorso per cassazione

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MAD, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito mancanza di motivazione, risultante da atti specificamente indicati nell’istanza ex art. 314 cod. proc. pen., per avere il giudice della riparazione fondato la sua decisione esclusivamente sui contenuti della sentenza assolutoria del giudice di merito, senza tener conto di alcuni decisivi aspetti, specificamente indicati dal ricorrente nella sua richiesta, che ne avrebbero dovuto determinare, invece, il relativo accoglimento.

Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dà atti specificamente indicati nell’istanza ex art. 314 cod. proc. pen., ravvisando la presenza di elementi motivazionali contraddittori e illogici, soprattutto derivanti dal fatto di non aver tenuto conto delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per annullare il provvedimento applicativo della misura cautelare.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso deve essere accolto, per l’effetto dovendosi, pronunciare l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello.

Assume decisivo rilievo, infatti, il principio, reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Rv. 276091-01; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Rv. 274765-01; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Rv. 272993-01) – in applicazione dell’insegnamento espresso dalle Sezioni unite con la sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663-01 – per cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neppure valutare – nemmeno al diverso fine della eventuale riduzione dell’entità dell’indennizzo – la condotta colposa lieve.

Ciò, all’evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, avendo la Corte di appello espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria era stata disposta dal Tribunale delle Libertà in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sulla base dei medesimi elementi sottoposti al giudice della cautela. In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell’istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l’efficienza causale della condotta dell’indagato sull’adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell’errore dell’Autorità giudiziaria.

Ne consegue il necessario annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.