La querela è un negozio giuridico e la relativa manifestazione di volontà deve essere interpretata secondo le regole civilistiche (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 38232/2024, udienza del l’1° ottobre 2024, ha ribadito, condividendo un indirizzo giurisprudenziale ormai da tempo consolidatosi, che la querela, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, per cui valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.

Anche per la querela, pertanto, si deve indagare quale sia stata l’intenzione del suo autore, e, nel dubbio, le si deve attribuire il senso per cui essa possa avere qualche effetto anziché quello secondo cui non ne possa avere alcuno (così, tra le tante, Sez. 1, n. 1087 del 24/06/1968).

Pur non richiedendosi l’utilizzo di formule sacramentali, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, ai fini della validità della querela, deve comunque emergere (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023; Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013), ma la sussistenza di tale volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae” (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022).

Il principio appare tanto più valido ove si consideri l’inclinazione decisamente finalizzata alla tutela della volontà dell’offeso che la c.d. “Riforma Cartabia” ha inteso dare alla procedibilità, dissociandosi dalla secolare tradizione imperniata sulla sua ufficialità e, invece, declinando un rito che oggi conosce un’ampia categoria di reati perseguibili a querela dell’offeso, rispetto ai quali si valorizza la sostanziale e concludente manifestazione della volontà punitiva espressa dall’offeso, superando la presenza di eventuali ostacoli formali nell’atto di querela.

Nel caso di specie, allora, la circostanza che la persona offesa, dopo avere diffusamente esposto i fatti, abbia espressamente concluso affermando “Per quanto sopra, sporgo formale denuncia/querela nei confronti del responsabile“, rappresenta, nell’ottica ermeneutica sino ad ora delineata, una manifestazione di sicura istanza punitiva per il fatto-reato commesso in suo danno, conseguentemente dovendosi ritenere, concordemente ai giudici di appello, la piena ricorrenza della condizione di procedibilità della querela.

D’altro canto, in piena analogia all’ipotesi in esame, è stato anche precisato che ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato su richiesta della persona offesa, come “verbale di ricezione di querela orale” (così, Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022).