Segnaliamo la proposta di legge numero 1991 pubblicata il 30 ottobre 2024, allegata alla fine del post, che reca una modifica dell’articolo 649 del Codice penale finalizzata a garantire – attraverso la previsione della punibilità a querela della persona offesa – una maggior tutela della vittima di reato patrimoniale in ambito domestico, rimettendo a essa la valutazione sull’opportunità di ricorrere all’intervento del giudice.
Nella proposta di legge, inoltre, i conviventi more uxorio vengono espressamente compresi tra le persone in danno delle quali si può procedere a querela della persona offesa.
I proponenti ricordano che con la sentenza n. 223 del 7 ottobre 2015 la Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata dal giudice a quo, ha incidentalmente riconosciuto il carattere anacronistico del primo comma dell’articolo 649 del Codice penale, che tuttavia aveva la sua giustificazione in un assetto delle relazioni familiari oramai superato, sollecitando così l’esigenza di rimodellare la normativa in materia.
Una disciplina tradizionale, ancorché da lungo tempo controversa (tracce del dibattito emergono già dalla Relazione ministeriale al codice penale vigente), che è stata spiegata in prevalenza (e pur non mancando cenni a rationes diverse) con la necessità di proteggere l’istituzione familiare: indagini, processi e condanne – nel caso appunto di reati non violenti (e comunque non qualificabili come rapina, estorsione e sequestro di persona) – varrebbero a provocare, per l’unità e l’armonia del nucleo familiare, danni più gravi di quelli connessi alla condotta lesiva del diritto patrimoniale.
In altre parole, pur di evitare (ulteriori) sollecitazioni potenzialmente dannose per la tenuta della famiglia – intesa come nucleo essenziale originario dell’agente, o come formazione nata dal suo matrimonio, o come gruppo risultante dalla fusione più o meno intensa dei due nuclei – il legislatore ha abbandonato l’interesse pubblico (e anche quello patrimoniale della vittima) alla punizione del delitto.
Il compito innovatore rispetto alla materia non spetta al giudice costituzionale, ma al prudente e discrezionale apprezzamento del legislatore, tanto più alla luce di una costante e pressante attualità segnata da fatti di violenza familiare e di genere anche di natura economica, verso i minori, le donne, le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti.
A tale proposito, autorevoli esperti del diritto civile, penale, tributario, familiare, costituzionale e rappresentanti delle Istituzioni si sono espressi a favore del rafforzamento della sicurezza dei soggetti più deboli all’interno del nucleo familiare, anche alla luce del mutamento concettuale del perimetro della famiglia.
La proposta di legge reca una modifica dell’articolo 649 del Codice penale finalizzata a garantire – attraverso la previsione della punibilità a querela della persona offesa – una maggior tutela della vittima di reato patrimoniale in ambito domestico, rimettendo a essa la valutazione sull’opportunità di ricorrere all’intervento del giudice.
Inoltre, i conviventi more uxorio vengono espressamente compresi tra le persone in danno delle quali si può procedere a querela della persona offesa.
