Principio del “favor rei”: non si applica se la legge sopravvenuta più favorevole è dichiarata costituzionalmente illegittima (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 32249/2024, udienza del 19 aprile 2024, ha chiarito che il principio di retroattività della norma penale più favorevole è applicabile solo se la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima.

In fatto

Con sentenza emessa in data 13 luglio 2022, la Corte di appello ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di JR per il delitto di commercio illegale di farmaci e sostanze farmacologicamente e biologicamente attive, a norma dell’art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000 (ora art. 586-bis, comma 7, cod. pen.)

Ricorso per cassazione

Il difensore di JR ha presentato ricorso per cassazione.

Tra i vari motivi, ha denunciato violazione di legge, in riferimento agli artt. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000, 2 e 586-bis, comma 7, cod. pen., 3, 25 e 136 Cost, e 30 legge n. 87 del 1953, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. 6), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del reato in difetto del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

Ha osservato che la sentenza impugnata ha respinto illegittimamente la richiesta di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ritenendo inapplicabile la previsione dell’art. 586-bis, comma 7, cod. pen., dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 105 del 2022, la quale prevedeva la necessità, ai fini dell’integrazione del reato, del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

Ha rilevato che la citata previsione, introdotta in forza dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, assume rilievo, anche nella parte dichiarata incostituzionale, nell’ambito del rapporto di successione tra leggi penali nel tempo, ed ha effetto abrogativo rispetto alla precedente disciplina.

Ha premesso a tal fine che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 105 del 2022, ha espressamente rimesso ai giudici ordinari la valutazione dei suoi effetti in relazione alle condotte precedenti alla data di entrata in vigore dell’art. 586-bis, comma 7, cod. pen.

Ha segnalato infine che altre decisioni della Corte costituzionale (si citano Corte cost., sent. n. 28 del 2010 e Corte cost., sent. n. 32 del 2014) hanno precisato l’applicabilità della norma incriminatrice originariamente vigente ai soli fatti successivi alla dichiarazione di incostituzionalità e che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto l’operatività del principio di retroattività favorevole anche rispetto alla persona imputata per un fatto commesso prima dell’entrata in vigore di una norma abolitrice poi dichiarata costituzionalmente illegittima, valorizzando il principio di uguaglianza (il riferimento è a Sez. 1, n. 24834 del 22/09/2017, dep. 2017, Rv. 270567).

Decisione della Corte di cassazione

Sono infondate le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione di responsabilità per la ritenuta configurabilità del reato ascritto all’attuale ricorrente in difetto del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», deducendo che questo inciso, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nella disposizione incriminatrice di cui all’art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000, in occasione della sua trasposizione nell’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., sebbene dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2022, resta comunque applicabile ai fatti pregressi, quale disposizione più favorevole.

…Questione giuridica

La questione posta, nei suoi termini generali, è se una disposizione penale di favore, la quale restringa l’area della punibilità, successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, sia comunque applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, in forza del principio dell’operatività della legge più favorevole.

…Giurisprudenza costituzionale

In argomento, vanno innanzitutto richiamate le indicazioni fornite proprio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

Questa decisione, per quanto di diretto interesse in questa sede, ha fatto espresso rinvio alla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente a Corte cost. sent. n. 394 del 2006, per gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale da essa pronunciata in ordine ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen.

Corte cost. sent. n. 105 del 2022, infatti, segnala: «Quanto agli effetti sui singoli imputati dei giudizi penali principali, le cui condotte sono precedenti all’entrata in vigore della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, competerà ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare dalla pronuncia di accoglimento, tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 394 del 2006)». Corte costituzionale n. 394 del 2006, a sua volta, nel dichiarare l’illegittimità di disposizioni penali di favore in materia di reati elettorali, rileva, innanzitutto, che «il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche in malam partem, delle c.d. norme penali di favore: ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni».

Osserva, poi, che, per i fatti commessi in epoca precedente alla formale entrata in vigore di una disposizione penale di favore, non viene in rilievo il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, ma, diversamente, «il distinto principio di retroattività della norma penale più mite».

Rappresenta, quindi, che il principio di retroattività della norma penale più mite trova il suo fondamento nel principio di uguaglianza.

Precisa però: «Il collegamento del principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole – assolutamente inderogabile – detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995)».

E, decisivamente, con riguardo alla questione esaminata in questa sede, aggiunge: «Ma soprattutto, per quanto interessa nella specie, è giocoforza ritenere che il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare – in chiave di tutela del principio di eguaglianza – l’estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell’atto legislativo che l’ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti (v., con riferimento alla mancata conversione di un decreto-legge, sentenza n. 51 del 1985); ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v’è ragione per derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima – rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno – determini, paradossalmente, l’impunità o l’abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell’incriminazione o dell’incriminazione più severa».

…Giurisprudenza di legittimità

Alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale risulta allineato l’indirizzo ampiamente prevalente della giurisprudenza di legittimità.

Invero, costituisce affermazione costante quella per cui la norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può continuare ad essere applicata, per il principio del favor rei, soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fatti che siano stati commessi nella operatività della normativa precedente, dovendo escludersi che una norma costituzionalmente illegittima possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa. In particolare, il principio è stato applicato:

a) con riguardo alla cessione di droghe c.d. “pesanti” avvenuta nella vigenza dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella versione, meno favorevole, anteriore all’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006, successivamente dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 (cfr. Sez. 3, n. 41046 del 14/02/2018, Rv. 274324, nonché Sez. 3, n. 4185 del 19/10/2016, dep. 2017, Rv. 269068);

b) in materia edilizia, relativamente alla costruzione di un capanno in legno, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, in epoca antecedente all’entrata in vigore di una legge regionale, che lo avrebbe consentito, ma che successivamente era stata dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. 3, n. 28233 del 03/03/2016, Rv. 267410).

Il principio sopra richiamato – secondo cui una disposizione penale di favore, la quale restringa l’area della punibilità, o introduca un trattamento più mite, se successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore – deve essere confermato anche dalla presente decisione.

La difesa ha sostenuto l’operatività di un opposto principio – secondo cui la disposizione penale di favore, pur se successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, sarebbe applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore – in ragione delle esigenze sottese al principio di uguaglianza e richiamando un precedente giurisprudenziale di legittimità (Sez. 1, n. 24834 del 22/09/2017, dep. 2017, Rv. 270567). Precisamente, ha osservato, in linea con la decisione appena citata, che, quando una norma di favore rimane in vigore per un apprezzabile periodo di tempo, la stessa trova applicazione per altri soggetti, i cui processi vengono definiti prima della dichiarazione di incostituzionalità, sicché l’applicazione di un diverso trattamento sanzionatorio alle persone giudicate in epoca successiva costituirebbe una irragionevole violazione del principio di uguaglianza in danno di queste ultime.

L’obiezione appena evidenziata, in realtà, non risulta dirimente.

Il principio dell’uguaglianza, infatti, come osservato da Corte cost., sent. n. 394 del 2006, non è ragione idonea a «derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima – rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno – determini, paradossalmente, l’impunità o l’abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell’incriminazione o dell’incriminazione più severa».

Precisamente, le disposizioni di cui all’art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, escludono, in modo testuale, la prima l’«efficacia» e la seconda l’«applicazione» delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Né una deroga implicita a tali previsioni normative può essere riconosciuta in via interpretativa individuando una soluzione che consenta ad una norma costituzionalmente illegittima di determinare, al di fuori di ogni sindacato, «l’impunità o l’abbattimento della risposta punitiva», con riguardo ai fatti realizzati «nel vigore dell’incriminazione o dell’incriminazione più severa». E questo, tanto più se si considera che permarrebbe comunque un trattamento diverso, e deteriore, in termini di configurabilità dell’illecito penale, o di più severa sanzionabilità, per tutti i fatti giudicati prima dell’entrata in vigore della disposizione, poi dichiarata costituzionalmente illegittima.