Pene sostitutive di pene detentive brevi: il divieto di disporle ove sia concessa la pena sospesa non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 33149/2024, udienza del 7 giugno 2024, ha chiarito che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di applicarle nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato.

I criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l’applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine ad una “tertia lex” non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità.