La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 39550 depositata il 28 ottobre 2024 torna ad occuparsi delle captazione di atti della vita privata di persona convivente effettuate all’interno della dimora del soggetto attivo e della configurabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata.
La Suprema Corte ha stabilito che sussiste il reato di interferenze illecite nella vita privata laddove l’imputato, all’interno della propria abitazione, ha carpito immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovavano, senza tuttavia partecipare alla conversazione, risultando irrilevante che si trattasse di stabili conviventi o di ospiti occasionali, dovendosi ritenere non decisivo per escludere la rilevanza penale della condotta che il fatto avvenga nell’abitazione di chi ne sia autore mentre risulta necessario che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato.
Ricordiamo il precedente conforme di Cassazione sezione 5 sentenza numero 12713/2024 che ha stabilito risponde del reato di interferenze illecite nella vita privata anche chi predispone mezzi di captazione visiva e sonora nella propria dimora, carpendo immagini e conversazioni o notizie attinenti alla vita privata di chi in tale abitazione si trovi, siano essi stabili conviventi oppure occasionali ospiti, quando l’autore della condotta non sia partecipe dell’atto della vita privata captato.
Viceversa, non risponde del reato colui che condivide con i medesimi soggetti l’atto della vita privata.
Infine rammentiamo il precedente difforme di Cassazione sezione 5 sentenza numero 24848/2023 che in senso contrario ha stabilito che non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, ammesso ad accedere nell’abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest’ultimo e il figlio minore, in quanto l’art. 615-bis, cod. pen., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atti – oggetto di captazione – di vita privata, ossia agli atti o vicende della persona in luogo riservato e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte.
