La corrispondenza tra colleghi, con clausola di riservatezza, non è mai producibile in giudizio anche nel caso il contenuto sia irrilevante ai fini della decisione.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 220/2024 ricorda che l’articolo 48 CDF vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite.
Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che la missiva ricevuta dal collega di controparte, sebbene qualificata come “riservata”, non contenesse una proposta transattiva, ma un invito a contrarre, sicché – a suo dire – non rientrava nella previsione di cui all’art. 48 CDF.
In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, confermando la sanzione disciplinare della censura irrogatagli in sede territoriale dal CDD.
In senso conforme, CNF n. 177/2017, CNF n. 46/2015, CNF n. 135/2013, CNF n. 38/2012, CNF n. 36/2005.
