Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 38928/2024, udienza del 22 ottobre 2024, chiarisce gli effetti dell’omesso avviso al difensore per l’udienza di riesame, dovuto al suo inoltro ad una PEC sbagliata.
Fatto e ricorso per cassazione
L’avv. ADM, difensore di LG, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale, in funzione cautelare, che ha rigettato l’istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo della carta del reddito di cittadinanza intestata a LG.
Deduce la violazione di legge processuale in relazione all’art. 179, cod. proc. pen., e 324, comma 6, cod. proc. pen., stante l’omesso avviso di fissazione dell’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame al difensore e alla parte essendo la notificazione avvenuta all’indirizzo pec adm©foro…it associata a persona diversa dall’odierno difensore, pec avv.admpenalista@pec…it.
Trattandosi di unico difensore nessuno ha potuto eccepire a verbale la nullità.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla consultazione degli atti che la notificazione dell’avviso dell’udienza camerale davanti al Tribunale di Napoli è stata effettuata a mezzo pec indirizzata a adm©foro…it associata a persona diversa dall’odierno difensore pec avv.admpenalista@pec …it.
In quanto difensore di fiducia di LG, l’avv. ADM avrebbe dovuto ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza camerale, il che non è avvenuto, e l’udienza si è tenuta nell’assenza delle parti, sicche il ricorso per cassazione volto ad eccepire la nullità è fondato e va accolto con conseguente nullità del procedimento di riesame.
L’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga all’ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, e comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Rv. 279715 – 01; Sez. 1, n. 4133 del 12/06/1997, Rv. 208402 – 01).
Annulla pertanto l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale.
