Possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli: obbligo dell’accusato di darne giustificazione (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 39119/2024 ha ricordato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 707 cod. pen., è sufficiente il possesso o l’immediata disponibilità di attrezzi da scasso, incombendo all’imputato l’obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Rv. 268410 – 01; Sez. 2, n. 25599 del 04/05/2022, non massimata; Sez. 1, n. 19074 del 01/03/2023, non massimata).

In sintonia con l’esposto principio, la Corte distrettuale ha ritenuto decisiva, ai fini dell’affermazione della responsabilità, l’accertata disponibilità in capo all’imputato, pregiudicato per reati determinati da motivi di lucro, di una pluralità di arnesi atti allo scasso prontamente utilizzabili in relazione al luogo dove erano custoditi (vano motore della vettura nella sua disponibilità) in assenza di valide giustificazioni.

Il G., infatti, non ha spiegato, né al momento del controllo, né successivamente, i motivi per cui era alla guida della vettura di proprietà della Cooperativa S.V., l’occasione del viaggio e la destinazione lecita degli attrezzi rinvenuti nel cofano motore.

La Suprema Corte ha sottolineato che deve essere, in proposito, ribadito che “l’omessa prospettazione da parte dell’imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite” (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Rv. 277682 – 01).