Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 35339/2024, udienza del 20 giugno 2024, ha compiutamente analizzato l’influenza che la rateizzazione del debito tributario produce in un procedimento per delitti tributari nei quali sia stato disposto un sequestro preventivo.
Il collegio ha anzitutto ricordato che la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d. lgs. n. 158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che il sequestro preventivo preordinato alla confisca, così come quest’ultima, possono essere adottati anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito. (così Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, Rv. 280014-01, la quale ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all’integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura).
Né la situazione sembra essere radicalmente mutata a seguito della riforma recata dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28 giugno 2024.
Invero, il nuovo testo dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2024, prevede sì che il sequestro preventivo a fini di confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, e il contribuente risulti in regola con i pagamenti, ma sempre che non «sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato». In altri termini, questa disposizione conferma esplicitamente che, anche in caso di impegno ad adempiere i debiti tributari mediante procedure conciliative o di accertamento con adesione e di regolarità del pagamento delle rate maturate, il sequestro preventivo a fini di confisca può comunque essere disposto se sussiste il periculum in mora.
Il collegio ha conclusivamente chiarito che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa.
Deve al contrario essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 20887 del 15/0472015, Rv. 263409 – 01, e Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903 – 01).
