Recentemente il Consiglio Nazionale Forense ha esaminato la questione relativa al limite del diritto di critica e confutazione delle tesi difensive dell’avversario (personalmente preferisco usare il termine collega di controparte).
Sempre più spesso, tra gli avvocati, gli animi si scaldano e ci dimentichiamo l’articolo 52 CDF.
Con la sentenza numero 217/2024 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che vìolano tale articolo le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno, del biasimo e della deplorazione dell’avvocato della controparte.
Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto al collega avversario: “…Lei dispone di un conto corrente bancario, vero collega?”, nonché “…garbo ed educazione dei quali evidentemente risulta sprovvista”, inoltre “subdole ed infingarde insinuazioni” o “la cattiveria più infima” o definire la controparte “boriosa e perfida”.
