Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 36117/2024, udienza del 15 luglio 2024, ha ribadito il consolidato principio (cfr. Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211 – 02 e Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258983), secondo cui i giudici del riesame, al pari del giudice della cautela, ben possono attribuire alla condotta una differente definizione giuridica.
Tale facoltà è resa possibile dall’inevitabile fluidità che connota le provvisorie imputazioni della fase cautelare.
È opportuno, tuttavia, richiamare l’altrettanto condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 e Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679), secondo cui, pur nel suo legittimo potere di riqualificazione giuridica del fatto, il Tribunale del Riesame non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero.
