Giudizio d’appello per un reato già prescritto: illegittimo il ricorso a pronunce de plano, necessario il previo contraddittorio tra le parti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 36214/2024, udienza del 27 giugno 2024, ha chiarito che, in tema di impugnazioni e ove il reato sia già prescritto, la Corte d’appello deve deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti e non con una pronuncia adottata de plano, poiché quest’ultima non consentirebbe all’imputato di rinunciare alla prescrizione – inefficace prima della maturazione del termine, oppure di manifestare interesse all’assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente, ha superato la decisione della Sezioni unite n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809, che, pur ribadendo il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano nel giudizio d’appello, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., aveva, tuttavia, affermato la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La Consulta, nella citata pronuncia n. 111 del 2022, ha ritenuto l’opzione prescelta dalle Sezioni unite in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso dell’inammissibilità, per carenza di interesse ad impugnare, del ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

La linea di pensiero che pervade la pronuncia della Corte costituzionale fa leva sulla constatazione che il principio della ragionevole durata del processo, di cui la prescrizione costituisce un corollario applicativo, risulta recessivo dinanzi al pieno rispetto del principio del contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost.

Pertanto, alla luce delle indicazioni del giudice delle leggi, la Corte d’appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, in vista di una possibile rinuncia dell’imputato alla prescrizione oppure dell’interlocuzione in ordine all’eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie, non potendo più fare affidamento sul fatto che la causa di estinzione del reato prevalga sulla nullità assoluta generata dalla violazione del principio del contraddittorio.

La giurisprudenza di legittimità successiva alla decisione di incostituzionalità ha preso atto del superamento dell’indirizzo ermeneutico per cui aveva optato la sentenza Iannelli ed ha ritenuto, di conseguenza, sussistere l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811 e Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, Rv. 285449; nonché Sez. 3, n. 5246 del 9/1/2023; vedi anche, sebbene in relazione al ricorso del pubblico ministero, Sez. 6, n. 44870 del 14/9/2023, Rv. 285450 e Sez. 2, n. 43366 del 22/9/2023, Rv. 285340; infine, cfr. Sez. 1, n. 39097 del 31/3/2023, Rv. 285285, secondo cui è nulla per violazione del contraddittorio, sulla quale non prevale la causa estintiva, la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione del reato, emessa all’esito di procedimento celebrato in assenza dell’imputato senza che ricorressero le condizioni previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen., a condizione che non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato). L’interesse a ricorrere, in ossequio alle statuizioni del giudice delle leggi, sussiste perché la causa estintiva del reato rappresentata dalla prescrizione non prevale sulla nullità assoluta ed insanabile che si verifica – ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. – qualora il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione venga deliberato in appello con sentenza predibattimentale emessa de plano.

Alla luce di tale condivisa ricostruzione della disciplina processuale vigente, deve ribadirsi che, in tema di impugnazioni, nel caso di prescrizione del reato, la Corte d’appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti e non con una pronuncia adottata “de plano”, che non consentirebbe all’imputato di rinunciare alla prescrizione – inefficace prima della maturazione del termine (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, Rv. 271292; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Rv. 248739) —, oppure di manifestare interesse all’assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.

Per consentire l’effettiva attuazione di tale indicazione ermeneutica, che discende dalla sentenza di incostituzionalità n. 111 del 2022 Corte cost., deve ritenersi sussistente l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essersi estinto il reato per prescrizione.

Da quanto sin qui esposto deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte territoriale, ove dovrà essere celebrato il processo a carico del ricorrente, che, nel contraddittorio, potrà esercitare i propri diritti di piena difesa (anche quello eventualmente di rinunciare alla prescrizione).