La Cassazione sezione feriale con la sentenza numero 38123/2024 ha stabilito che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.) è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali.
Fatto
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale con cui l’imputato è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per la ricettazione di un telefonino.
Con il ricorso per cassazione la Difesa dell’imputato lamenta violazione di legge (lettere b e c dell’art.606 c.p.p., in relazione agli artt.191, 192, 526 e 533 del codice di procedura nonché 648 c.p.) nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) poiché la condanna dell’imputato è basata su una prova illegittimamente acquisita e comunque inutilizzabile. Infatti, la origine furtiva del bene asseritamente rubato e ricettato è stata desunta esclusivamente dall’acquisizione (senza il consenso del difensore) ed esame della querela presentata da I.M., proprietaria del telefonino, che tuttavia non è stata sentita in dibattimento.
Nel processo non vi è quindi la prova del reato presupposto.
Decisione
L’argomento difensivo è manifestamente infondato.
Infatti, dalla giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente ribadito che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.) è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 Rv. 277020 – 01).
Ciò non significa ovviamente che vi debba essere un accertamento di responsabilità penale a carico di un individuo ma che gli elementi identificativi dell’ipotesi di reato siano sufficienti ai fini che qui occorrono, vale a dire come premessa ricostruttiva dei reati presupposti, ipotizzabili sulla base di elementi indiziari sufficientemente concreti.
La sussistenza di un reato presupposto non deve essere quindi accertata, ma semplicemente supposta come ipotesi cogente, precursore ineludibile dell’ipotesi di reato oggetto del giudizio (in questo caso, la ricettazione).
Su tali premesse concettuali, che la res fosse furtiva può desumersi da una pluralità di fattori, quali, nel caso concreto, la presenza di una indagine per il recupero del terminale, l’esecuzione del sequestro a carico del B., e, in ultimo, la presentazione di una querela per furto.
La quale, pur utilizzata solamente nell’ambito di quanto consentito dalla giurisprudenza di legittimità, cioè la prova della sussistenza della relativa condizione di procedibilità, non deve essere intesa in maniera generica.
Infatti, ciascuna querela fa prova della condizione di procedibilità di una specifica ipotesi di reato, commessa in una specifica data ai danni di un soggetto individuato poiché non avrebbe alcun senso ipotizzare una querela bonne à tout faire.
Intesa in tali termini, specifici e concreti, essa consente, unitamente all’ulteriore corredo probatorio in atti a ritenere provata la sussistenza di (non la responsabilità per) un furto quale presupposto della ricettazione in oggetto.
