Aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: presupposti (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 30616/2024 ha ricordato che ai fini dell’integrazione dell’aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro“, non è sufficiente che l’evento si sia verificato in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa, ma è necessario che sia stata violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione rischiosa dei predetti e che l’evento sia concretizzazione di tale rischio lavorativo.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell’aggravante e della violazione dell’art. 2087 cod. civ., contestate con riferimento al delitto di omicidio colposo, sul rilievo che non ricorreva alcuna situazione di pericolo derivante da urti da parte di navi in manovra dalla quale proteggere i lavoratori destinati a svolgere le attività all’interno della Torre …, collocata su di una banchina portuale.

Sulla stessa falsariga, Cassazione sezione 4 sentenza numero 32899/2021: ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l’evento sia concretizzazione di tale rischio “lavorativo”, non essendo all’uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa.

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante in relazione ai reati di omicidio colposo ascritti, quali datori di lavoro, ad esponenti di Trenitalia s.p.a. e di Ferrovie dello Stato s.p.a., per le morti di soggetti terzi estranei all’organizzazione di impresa, causate dall’incendio derivato dal deragliamento e successivo ribaltamento di un treno merci trasportante GPL, durante l’attraversamento della stazione di Viareggio, determinato dal cedimento di un assile dovuto al suo stato di corrosione, ritenendo le vittime non esposte al rischio “lavorativo” bensì a quello attinente alla sicurezza della circolazione ferroviaria.