Pena sospesa subordinata al risarcimento: revocabilità in caso di inadempimento ed eccezione della sopravvenuta impossibilità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 37213/2024, udienza del 27 settembre 2024, ha chiarito che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e lo subordina all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, dinanzi al giudice dell’esecuzione possono solo farsi valere fatti dimostrativi della sopravvenuta impossibilità ad adempiere e non possono essere dedotte condizioni che sono state già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione.

Le condizioni economiche del condannato, ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale, devono essere prese in esame dal giudice di merito, il quale, se intende subordinare il beneficio all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, «è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato» (Sez. 2, n. 20317 del 18/04/2024, Rv. 286410-01).

Tale valutazione integra gli accertamenti posti a fondamento della statuizione e può essere oggetto di contestazione o di censura nei gradi successivi di giudizio. 

Come su tutte le altre statuizioni anche su questa si forma il giudicato e anche questa deve andare in esecuzione, così com’è formulata. Tant’è vero che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, “ex iure”, del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere» (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023).

Passata dunque in giudicato la sentenza che concede il beneficio e lo subordina all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, dinanzi al giudice dell’esecuzione possono solo farsi valere fatti dimostrativi della sopravvenuta impossibilità ad adempiere e non possono essere dedotte condizioni che sono state già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione o la cui rilevanza, ai fini della possibilità di adempiere, sia comunque già coperta dal giudicato.