Patrocinio a spese dello Stato e revoca ammissione: esclusa l’impugnazione del provvedimento da parte dell’avvocato (Riccardo Radi)

La Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza numero 27479 del 23 ottobre 2024 ha ricordato che in materia processuale, spetta alla parte beneficiaria e non all’avvocato impugnare la revoca del patrocinio a spese dello Stato.

È inammissibile, pertanto, l’opposizione proposta dal professionista perché il legale può solo contestare i provvedimenti con i quali è stato liquidato o rigettato il compenso.

Con la conseguenza che una volta venuto meno il beneficio per effetto della revoca, viene meno la possibilità per il difensore di rivolgersi allo Stato.

Il principio era stato già espresso da Cassazione sezione 6 ordinanza 21997 dell’11 settembre 2018 che ha stabilito: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante”.

Nella specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire.