La Finanziaria prevede all’articolo 105, intitolato norme di revisione della spesa in materia di giustizia, la modifica dell’articolo 307 del Codice di procedura civile, estinzione del processo per inattività delle parti.
Nel testo appena giunto alla Camera dei deputati si prevede l’introduzione dell’articolo 307-bis cpc con una nuova ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti, nello specifico l’omesso o parziale pagamento del contributo unificato.
Ecco il testo:
“1. Dopo l’articolo 307 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 307-bis (Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato) Il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato.
Alla prima udienza il giudice, verificato l’omesso o il parziale pagamento, assegna alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva.
A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti cautelari e possessori.
Si applicano alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo.».
