Alla Consulta la questione del mancato rispetto del termine di 45 giorni per decidere sulle istanze di misure alternative alla detenzione ex art. 656 comma 6 c.p.p. e il dramma dei “liberi sospesi” (Riccardo Radi)

Segnaliamo la seguente questione che potrebbe avere effetti deflagranti sul sistema della pena in Italia.

Ricordiamo in premessa che l’art. 656 comma 6 c.p.p. per le decisioni del tribunale di sorveglianza sulle istanze di misure alternative dispone così: “il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta”.

Se questa è la previsione normativa, la realtà è ben diversa: le decisioni arrivano dopo anni e ciò comporta, secondo i dati del Ministero della Giustizia, che quasi centomila persone, i cosiddetti liberi sospesi, rimangono in attesa con la loro vita appesa ad un filo.

I liberi sospesi sono le persone condannate (ma anche dannate, come si vedrà) a pene detentive inferiori ai 4 anni (o 6 se tossicodipendenti) che hanno ottenuto dalla procura la “sospensione” dell’esecuzione della pena.

Queste persone rimangono anche per anni in attesa di una pronuncia da parte del giudice di sorveglianza chiamato a decidere se affidarle ai servizi sociali oppure se mandarle in carcere e quindi sono “sospesi” in attesa della decisione (per un nostro approfondimento sulla questione, a questo link).

Inoltre, spesso il trascorrere del tempo determina il susseguirsi di ordini di esecuzione che comportano alle volte il superamento della soglia dei 4 anni e in questo caso si aprono le porte del carcere perché la decisione sulle precedenti istanze non è avvenuta nei termini indicati dall’art. 656 comma 6 c.p.p. ed è proprio questa la questione prospettata alla Corte costituzionale (per i riferimenti in Gazzetta Ufficiale, a questo link).

Ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Bergamo nel procedimento penale nei confronti di I. B.. Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive – Mancata previsione che il pubblico ministero disponga la sospensione dell’esecuzione della pena anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. in relazione ad una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione presentate al tribunale di sorveglianza. – Codice di procedura penale, art. 656, comma 5. Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Mancata previsione della possibilità di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare anche quando, ferma restando la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena sia dovuto al mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. in relazione ad una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione presentata al tribunale di sorveglianza. – Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter “ss.”.