A seguito del novum normativo introdotto dalla riforma Cartabia (articolo 458-bis cpp) superata la sentenza delle Sezioni unite penali numero 47803/2008 che aveva stabilito nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata a seguito di decreto di giudizio immediato o nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.
In motivazione la Suprema Corte aveva affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l’identità di “ratio”, anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale.
La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 38513 del 21 ottobre 2024 ha stabilito che è ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza fissata, ai sensi dell’articolo 458-bis Cpp, per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell’articolo 456, comma secondo, Cpp, con la conseguenza che è pertanto legittima la condanna dell’imputato, disposta con la sentenza ex articolo 444 Cpp, al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
