Criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (regola BARD): deducibile in Cassazione solo se la sua violazione si risolve in una illogicità manifesta e decisiva della motivazione (Vincenzo Giglio)

Afferma Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 37070/2024, udienza del 23 settembre 2024, che in sede di legittimità non è consentita l’interpretazione diretta della capacità dimostrativa della prove, la quale spetta solo ai giudici di merito, ma solo la valutazione della tenuta logica della motivazione offerta in ordine a tale interpretazione che deve rispettare le regole di valutazione previste dal codice, tra le quali, è compresa, nel caso di condanna anche quella del superamento di ogni “ragionevole dubbio”, ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio che si risolve in una condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi: Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

In sintesi: la “regola b.a.r.d.” (acronimo anglosassone: “beyond any reasonable doubt”) in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione si risolve in una illogicità manifesta e decisiva dei tessuto motivazionale; e può rinvenirsi nella omessa valutazione delle “tesi alternative” solo ove queste siano allegate e ragionevoli, ovvero trovino conforto nella logica e nelle emergenze processuali, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 – 04; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108).