Archiviazione chiesta dal PM per particolare tenuità del fatto e disposta dal GIP per infondatezza della notizia di reato: non è un atto abnorme (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 36055/2024, udienza del 9 luglio 2024, ha affrontato il tema, sollecitato dal ricorso, della attribuibilità del carattere abnorme all’ordinanza con la quale il GIP, chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione ex artt. 131-bis, cod. pen. e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., si è determinato a disporre l’archiviazione per una causa diversa rispetto a quella indicata dal PM, riconoscendo, a monte della configurabilità della particolare tenuità del fatto, l’infondatezza della notitia criminis.

Per il diritto vivente è abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite: dunque, ”l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo” (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).

La Suprema Corte ha, peraltro, precisato che la categoria dell’abnormità ha carattere sussidiario, non potendosi far ricorso ad essa per aggirare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, in motivazione); in particolare, ha affermato – richiamando gli approdi della propria giurisprudenza – che l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento – segnatamente, quando dia luogo ad una «indebita regressione del procedimento», la quale «costituisce un serio vulnus all’ordo processus“, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell’efficienza e della ragionevole durata del processo – (Così, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240 e in motivazione) – ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile (Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini).

Al lume di tali criteri e di precedenti enunciazioni direttive della Cassazione, non è possibile qualificare come abnorme l’ordinanza qui ricorsa: in primo luogo, perché è legittimo il provvedimento di archiviazione del GIP seguito a reiterata richiesta in tal senso del P.M., già investito, dopo precedente analoga richiesta, di ordine di formulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8984 del 31/01/2007, Rv. 235923); in secondo luogo, perché è parimenti legittimo il provvedimento con cui il GIP, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della “notitia criminis”, atteso che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all’esame della particolare tenuità (Sez. 2, n. 41104 del 13/09/2019, Rv. 277044); in terzo luogo, perché è legittimo il provvedimento con il quale il GIP, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l’archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 408 cod. proc. pen. dall’art. 22 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell’esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato (Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Rv. 284989).

Tanto evidenziato, rilevato che l’archiviazione del procedimento è stata disposta per infondatezza della notizia di reato, quindi ai sensi dell’art. 410 cod. pen., e non per la particolare tenuità del fatto, cioè ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., la parte offesa avrebbe al più potuto impugnare la relativa ordinanza con il reclamo al Tribunale previsto dall’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., che, a diritto vigente e nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen., costituisce il solo mezzo per impugnare il provvedimento di archiviazione.

Quanto precede comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.