Provvedimenti sulla modalità esecutive del sequestro preventivo: contestabili solo mediante incidente di esecuzione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, ordinanza n. 37950/2024, udienza del 3 ottobre 2024, ha ricordato che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione.

Vicenda giudiziaria e ricorso per cassazione

GI ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale con la quale rigettava l’istanza di autorizzazione all’uso dei mezzi aziendali, oggetto di sequestro preventivo in relazione all’imputazione di cui all’art. 452-quaterdecies cod.pen.

Premette il ricorrente di impugnare non il provvedimento cautelare, bensì il provvedimento di rigetto dell’istanza inerente alle modalità esecutive dello stesso (facoltà d’uso dei mezzi sequestrati), con le forme dell’incidente di esecuzione, per difetto assoluto di motivazione, essendo il provvedimento di rigetto impugnato privo delle ragioni giustificatrici della decisione.

Decisione della Corte di cassazione

L’impugnazione deve essere qualificata come opposizione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, Rv. 280604 – 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Rv. 265103).

Del resto, il ricorrente aveva correttamente proposto l’incidente di esecuzione con cui chiedeva la facoltà d’uso dei mezzi sequestrati, per cui opera il disposto di cui all’art. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen. Peraltro, per il principio di conversione dell’impugnazione, che è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, Rv. 237362), l’impugnazione proposta va qualificata quale opposizione. Infatti, nel caso ora in esame, l’istanza rigettata con il provvedimento impugnato attiene specificamente alla gestione del bene sequestrato di cui si chiede l’utilizzo e, quindi, non attiene all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, pienamente condivisibili, deve disporsi, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come anticipato, la qualificazione dell’impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale, per la relativa fase, dovendosi, peraltro, rammentare, che la facoltà d’uso di beni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca è incompatibile con lo scopo della misura cautelare che è quello di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della stessa (Sez. 3, n. 2296 del 06/12/2019, Rv. 278020 – 01).