Beniamino Zuncheddu e la sua ingiusta detenzione: le prospettive europee (Riccardo Radi)

Pubblichiamo in esclusiva, grazie al collega Mauro Trogu, l’ultimo provvedimento, ex articolo 115 bis cpp, emesso dalla Corte di appello di Roma prodromico al ricorso alla Corte di Strasburgo da parte di Beniamino Zuncheddu che si accinge anche a presentare la domanda di ingiusta detenzione a Roma.

Riepiloghiamo velocemente i fatti, la Corte di appello di Roma il 26 gennaio 2024 ha revocato la sentenza di condanna all’ergastolo della corte di assise di Cagliari ma nella motivazione della sentenza di assoluzione, ai sensi dell’articolo 530 comma 2 cpp, per non aver commesso il fatto ha utilizzato “espressioni semantiche” oggi ritenute “di maggiore o minore felicità” dal provvedimento del Presidente della Corte di appello di Roma che pubblichiamo in allegato al post.

In ordine alla motivazione della sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 2 cpp rimandiamo a quanto abbiamo scritto su Terzultima Fermata (a questo link per la consultazione).

La sentenza del 26 gennaio ha sì assolto Beniamino Zuncheddu ma nella motivazione sono state utilizzate alcune locuzioni che renderanno impervia la strada dell’indennizzo davanti ai giudizi nazionali.

Nello stesso tempo, la sentenza assolutoria non può essere impugnata dall’imputato assolto con la formula perché non ha commesso il fatto in quanto difetta l’interesse, non essendo possibile raggiungere un risultato più soddisfacente dal punto di vista giuridico ma alcune locuzioni contenute nella parte, sembrano ledere  la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost., dall’art. 6, par. 2, CEDU, dall’art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dalla Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.

Proprio su questa strada si è incamminato il collega Mauro Trogu che ha inizialmente depositato una istanza di correzione ex art. 115 bis cpp alla Corte di appello di Roma sezione 4 che lo stesso giorno ha dichiarato il “non luogo a provvedere”.

Per nulla intimorito dal fulmineo provvedimento, l’avv. Trogu ha impugnato ex art. 115-bis comma 4 cpp il “non luogo a provvedere” davanti al Presidente della Corte di appello di Roma che dopo alcuni mesi ha risposto respingendo l’istanza ma nel contempo ha scritto: “Sulla scorta di tali premesse si comprende quindi come sia impossibile intervenire sul percorso logico-motivazionale di una sentenza e sulla esposizione che ne ha reso il giudicante (al di là della magari maggiore o minore felicità di alcune espressioni semantiche)”.

Un minimo parziale riconoscimento delle ragioni di Zuncheddu c’è stato ed ora si possono aprire le porte dell’Europa che erano chiuse se non si percorrevano tutte le possibili vie nazionali.

Ci permettiamo solo di osservare, sicuramente saremo smentiti, che non prendere posizione da parte del Presidente della Corte di appello alla pregiudiziale (…di interpretazione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea passaggio obbligato in un caso come questo, nel quale il Presidente adito rappresenta l’organo giurisdizionale di ultima istanza…)  sollevata dall’avvocato Trogu potrà essere un passpartout per Strasburgo.

Ma questa è un’altra storia che verrà raccontata prossimamente.