Tempo decorso dai fatti contestati: il giudice della cautela deve tenerne conto in sede cautelare anche per i delitti per i quali le esigenze cautelari sono presunte (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 38141/2024, udienza dell’8 ottobre 2024, ha chiarito che, in tema di misure cautelari, il tempo decorso dai fatti posti a base delle imputazioni deve essere tenuto in considerazione anche per i reati elencati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. posta la relatività della previsione ivi contenuta di esistenza delle esigenze cautelari.

Fermo restando il principio generale per cui il riferimento in ordine al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma secondo, lett. c) c.p.p., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377), è condivisibile l’orientamento – certamente non incontrastato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui anche per i reati di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., pur operando, come ricordato, una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari“, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (così Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202).