Ha ricordato Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 37949/2024, udienza del 3 ottobre 2024, che, in materia di riesame avverso ai provvedimenti cautelari reali, l’autorità giudiziaria procedente deve trasmettere al tribunale cautelare “gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame“, ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., norma che non contiene alcun rinvio all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., che, con riferimento al riesame delle misure coercitive, prescrive, invece, la trasmissione, oltre che degli atti presentati a norma dell’art. 291 cod. proc. pen., anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
In assenza di un siffatto rinvio normativo, va, dunque, ribadito che in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il PM ha l’obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, Rv. 269497; Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022 Rv. 283141).
Già per queste ragioni risulta manifestamente infondata la censura che deduce l’inosservanza dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. che non è richiamata dall’art. 324 comma 3, cod. proc. pen.
In ogni caso va rilevato che il ricorrente non lamenta la mancanza di trasmissione degli atti rilevanti su cui si fonda il provvedimento del sequestro, ma la mancata trasmissione del supporto informatico che è richiamato nella comunicazione di notizia di reato che, come lo stesso ricorrente dice, è stata trasmessa al Tribunale del riesame e su cui si fonda il provvedimento cautelare, come si desume chiaramente dalla lettura del provvedimento che contiene un preciso riepilogo dell’attività di p.g. compendiata “negli atti del procedimento”.
In secondo luogo, va rammentato che le Sezioni unite hanno riaffermato il principio secondo il quale nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239698 – 01; S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).
L’unico termine che rileva è quindi quello perentorio, di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cit., Rv. 255582).
Successivamente le Sezioni unite hanno ribadito che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790).
Da cui la conferma dei principi già enunciati dalle S.U. Cavalli secondo il quale, in materia di riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare reale, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., in relazione al riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, bensì il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria.
Anche il secondo motivo risulta, pertanto, manifestamente infondato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
