La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 37751/2024 ha esaminato la questione relativa ai poteri del giudice delle indagini preliminari che in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla persona offesa dispone l’imputazione coatta nei confronti delle persone fisiche e dell’ente responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 25-septies, commi 3, 6 e 7 del d. lgs. n. 231 del 2001, senza tener conto della richiesta del PM che ha disposto l’archiviazione ex art. 58 del d. lgs. n. 231 del 2001 nei confronti dell’ente.
Fatto
Nel caso che occupa il PM con unico decreto ha sia disposto, ex art. 58 del d. lgs. n. 231 del 2001, l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’ente C. con trasmissione del provvedimento al PG territoriale, sia richiesta al GIP l’archiviazione nei confronti delle persone fisiche ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen.
Avanzata rituale opposizione da parte della persona offesa, il GIP ha ordinato l’imputazione coatta nei confronti delle persone fisiche (datore di lavoro; dirigente e delegato dal datore di lavoro; medico competente), in relazione al reato di cui all’art. 590, comma 3 cod. pen., e della società C., quale ente responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 25-septies, commi 3, 6 e 7 del d. lgs. n. 231 del 2001.
Decisione
Ricorre per cassazione l’ente e la Corte premette che la prima questione concerne la ricorribilità del provvedimento con il quale il GIP ha ordinato l’imputazione nei confronti dell’ente.
Sul piano generale, viene ritenuto affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).
L’ordine impartito nei confronti di soggetto non indagato o per reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l’archiviazione o quello relativo ad una frazione di condotta oggetto di un diverso procedimento già archiviato sono stati ritenuti abnormi (sulla base di un insegnamento impartito già da Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786 – 01) perché esorbitanti dai poteri di quel giudice.
In tali occasioni è stato rimarcato che l’autonomia dell’organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni non può risultare scalfita dal GIP e che ciò accade se questi ordina l’imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal PM.
Si tratta, quindi, di verificare se con il provvedimento in esame in giudice abbia tracimato dai limiti dei propri poteri.
La specifica questione sinora non ha trovato trattazione nella giurisprudenza di legittimità.
È opportuno prendere le mosse dalla previsione dell’art. 58 del d. lgs n. 231 del 201 che, sotto la rubrica “Archiviazione”, recita: «Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d’appello.
Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all’ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione».
La lettera della legge non dà adito a dubbi: si è inteso espressamente attribuire al PM un potere di archiviazione diretta, da taluni definita “cestinazione“, con il solo controllo gerarchico del PG, il quale ha facoltà, ove ritenga, di svolgere le indagini ritenute indispensabili e di elevare la contestazione dell’illecito che eventualmente ipotizzi sussistente.
E la Relazione al d. lgs. n. 231 del 2001 spiega che l’adozione di un «procedimento semplificato, senza controllo del giudice», si giustifica con la natura amministrativa della responsabilità dell’ente, che non richiede necessariamente un controllo giurisdizionale sulla inazione del PM.
Tale modello semplificato esclude sia il vaglio giurisdizionale, sia l’intervento della persona offesa. Si tratta di scelta legislativa discrezionale che, diversamente da quanto opina la persona offesa, appare certamente non arbitraria, posto che essa è stata espressamente connessa alla particolare natura della responsabilità della persona giuridica.
Natura che, pur nell’evoluzione giurisprudenziale che avvicina l’illecito dell’ente alla struttura del reato colposo di evento (cfr. Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021), resta altra da quella penale (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261112 – 01).
Per altro verso, pur prescindendo dalla controversa riferibilità del principio di obbligatorietà dell’azione penale alla responsabilità di cui al decreto 231, non è evidente la contrarietà della disciplina ad esso, posto che il pubblico ministero è tenuto a motivare la propria decisione, ancorata a parametri legali e sottoposta al controllo del PG.
La previsione dell’art. 58 definisce un sistema in sé compiuto, o comunque del tutto distinto ed autonomo da quello descritto dagli artt. 408 e ss. cod. proc. pen.
Sicché non può evocarsi l’art. 34 d.lgs. n. 231/2001 per riversare nella disciplina del procedimento di archiviazione del procedimento nei confronti dell’ente tratti di quella prevista per l’archiviazione della notizia di reato.
D’altro canto, anche a ritenere diversamente – e quindi a consentire all’idea di una attitudine integratrice delle norme codicistiche – gli arresti giurisprudenziali già menzionati militerebbero comunque per l’abnormità del provvedimento impugnato, poiché l’ordine in esame ha un oggetto estraneo alla richiesta del pubblico ministero.
La persona offesa ha enfatizzato la incongruenza della situazione che potrebbe derivare negando l’intervento del GIP quando, come nel caso che occupa, il rigetto della richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti delle persone fisiche contraddice le ragioni dell’archiviazione disposta ai sensi del citato art. 58.
In realtà l’obiezione postula l’irretrattabilità del provvedimento di archiviazione adottato dal pubblico ministero; affermazione che non trova conferma nel dettato normativo, il quale non esclude che, su sollecitazione dell’interessato ovvero anche di ufficio, il PM, re melius perpensa, revochi, con apposito provvedimento, il decreto di archiviazione e decida di proseguire le indagini preliminari.
E non vi è motivo di dubitare che tra le ragioni in grado di condurre il PM – si ribadisce, di ufficio o su istanza della p. o. – a revocare la propria archiviazione possa esservi la motivazione del provvedimento di imputazione coatta del GIP (art. 409, comma 5, cod. proc. pen.) nei confronti delle persone fisiche aventi ruoli di responsabilità nell’ente ovvero quella dell’ordine giurisdizionale di svolgere nuove indagini (art. 409, comma 4, cod. proc. pen.), come anche, naturalmente, il concreto esito delle nuove indagini effettuate ovvero altri elementi ancora.
Si tratta di evenienza, del resto, già ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, che nella parte motiva (sub n. 2 del “considerato in diritto”) della sentenza di Sez. 6, n. 23401 del 11/11/20201, dep. 2022, Rv. 283437-04 ha puntualizzato che «[…] né la lettera né la ratio del complessivo sottosistema predisposto dal d.lgs. n. 231 del 2001 inibiscono un “ripensamento” e, quindi, la possibilità di riapertura delle indagini e di un successivo esercizio dell’azione motu proprio da parte del medesimo organo».
Discende dall’abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui contiene l’ordine di elevare l’imputazione nei confronti dell’ente, l’annullamento senza rinvio del medesimo.
L’ordine in parola va eliminato.
