Codice deontologico forense: le offese “omofobe e razziste sui social” non sono scriminate dal diritto di critica politica (Riccardo Radi)

Postare sui social frasi offensive contro i diritti degli ultimi e dei perseguitati contenenti offese razziste ed omofobe non possono mai considerarsi manifestazione di attività politica o pubblicistica, ma espressioni profondamente lesive della dignità e del decoro professionale e perciò illecite sotto il profilo disciplinare.

Dovrebbe essere un principio noto e comprensibile a tutti.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 214/2024 ha confermato la sanzione della censura nei confronti di un avvocato ed ha stabilito che sono disciplinarmente rilevanti, perché contrarie ai basilari principi di probità, dignità e decoro (che devono guidare l’avvocato anche al di fuori dell’esercizio della professione forense e quindi pure nell’utilizzo dei social media), le affermazioni razziste e omofobe, che in quanto tali non possono ritenersi scriminate dal diritto di critica poiché eccedenti limiti della continenza.

Fatto

La vicenda sottoposta all’esame di questo Consiglio Nazionale Forense trae origine da una segnalazione del COA di Forlì/Cesena contenuta nella nota prot. 1723 indirizzata al CDD di Bologna, in merito al comportamento dell’Avv. [RICORRENTE], che successivamente alla strage di Nizza del 14 luglio 2016 ad opera di terroristi islamici, pubblicava sul proprio profilo Facebook, il giorno successivo, un post (aperto a tutti) con frasi e contenuti sconvenienti ed offensivi, volti a denigrare e ad incitare all’odio e alla discriminazione contro gruppi religiosi, etnici e minoranze (islamici, omosessuali, persone di etnia differente), non ché a denigrare le istituzioni democratiche e la Costituzione; i medesimi contenuti venivano ribaditi nel corso di un intervento alla trasmissione radiofonica “[OMISSIS]“, sempre il [OMISSIS] 2016, nonché nell’intervista al quotidiano

Si riporta, di seguito, il testo del post pubblicato: «Mentre i cani islamici ci uccidono e ci sterminano, noi pensiamo a fare leggi per ché i froci si possano sposare e ci scandalizziamo se un negro viene accoppato dopo aver aggredito un’italiana indaga ed arresta i bravi italiani.

E via ad accogliere finti profughi a braccia aperte. Che Paese di merda, che continente di merda. Solo un nuovo manifesto di Verona contro gli islamici ci può salvare.

Nuove leggi razziali della cristianità: ecco cosa dovremmo fare. Ma gli italiani popolo bue non lo faranno anche per colpa della nostra schifosa costituzione scritta da maiali partigiani».

Tralasciamo di fare commenti e considerazioni e ci limitiamo ad osservare che benché i discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici siano sottratti al sindacato disciplinare (art. 39 RDL n. 1578/1933), il professionista incontra sempre, oltre alle norme civili e penali che qualificano la condotta come illecita, anche il limite delle norme di correttezza professionale, sicché frasi razziste ed omofobe non possono mai considerarsi manifestazione di attività politica o pubblicistica, ma espressioni profondamente lesive della dignità e del decoro professionale e perciò illecite sotto il profilo disciplinare.

Diversamente, si verificherebbe la produzione di un grave danno a tutta la categoria forense, con inescusabile lesione al decoro della professione, da sempre caratterizzata per la difesa dei diritti degli ultimi e dei perseguitati.