Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 38142/2024, udienza dell’8 ottobre 2024, ha affermato che, a fronte della contestazione di un reato contro la p.a., le dimissioni dell’accusato dall’incarico ricoperto all’atto del reato ipotizzato e il tempo decorso dai fatti, pur non escludendo in assoluto il pericolo di reiterazione, devono essere comunque tenuti in adeguata e motivata considerazione allorché si valuti l’esistenza della relativa esigenza cautelare.
In fatto
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il GIP ha applicato a GN la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di corruzione propria ed impropria, commessi dall’indagato nella sua qualità di dirigente del Comune di […] fino al 2020.
Ricorso per cassazione
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato articolando due motivi.
Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato. In proposito il ricorrente lamenta che i giudici del riesame avrebbero solo apoditticamente ritenuto ininfluenti, ai fini della valutazione sulla permanente configurabilità dell’esigenza cautelare, sia la risalenza dei fatti per cui si procede, che l’intervenuta dismissione da parte dell’indagato degli incarichi dirigenziali ricoperti al momento della presunta commissione dei reati contestatigli e la successiva sospensione dal servizio del medesimo da parte del Comune di cui è dipendente.
Astratte e congetturali, nonché scarsamente rispettose dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbero inoltre le considerazioni poste dal Tribunale a fondamento della ritenuta permanenza del pericolo di recidivanza.
Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta inadeguatezza e proporzionalità di misure meno afflittive ad arginare la menzionata esigenza cautelare. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe infatti solo apparente nel giustificare il diniego della sostituzione degli arresti domiciliari con una misura non detentiva, come invece richiesto in sede di riesame dalla difesa.
Decisione della Corte di cassazione
È principio consolidato quello per cui, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’indagato nella mutata veste di soggetto temporaneamente o definitivamente estraneo all’amministrazione (tra le tante, Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, Rv. 275087; Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Rv. 274648; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Rv. 270634).
Erra dunque il ricorso laddove sostiene che le dimissioni rassegnate dall’indagato e la sua successiva sospensione dal servizio assumerebbero carattere dirimente ai fini della esclusione della permanenza dell’ipotizzato pericolo di recidivanza, tanto più che le prime hanno avuto ad oggetto soltanto l’incarico dirigenziale ricoperto in precedenza da GN e non anche il rapporto di impiego con l’ente locale, mentre la seconda è provvedimento cautelare di natura intrinsecamente temporanea.
Colgono invece nel segno invece le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione con la quale il giudice del riesame ha però ritenuto sostanzialmente irrilevanti le circostanze summenzionate. Ed infatti l’ordinanza impugnata in maniera apodittica le ha ritenute inidonee ad influenzare la valutazione sulla permanenza delle esigenze cautelari, sulla loro intensità e sull’adeguatezza della misura applicata, limitandosi in maniera generica e sostanzialmente congetturale a sostenere che la lunga militanza lavorativa dell’indagato nell’amministrazione locale gli consentirebbe di influenzare il regolare svolgimento della sua attività convertendola a finalità illecite, senza però indicare elementi concreti che rivelino tale capacità di condizionamento anche una volta dismessa la direzione dell’ufficio […] ed allontanato dal servizio.
Fondata è altresì l’obiezione relativa alla sostanziale pretermessa valutazione del tempo trascorso tra la consumazione dei reati contestati all’indagato (che risalgono al più tardi al 2020) e l’intervento cautelare, atteso che il Tribunale non spiega per quali ragioni la pregressa sistematicità delle condotte addebitategli accertate in un ben determinato arco di tempo sia in grado di riflettere la pericolosità del ricorrente anche nell’attualità, ossia quattro anni dopo la consumazione dei fatti imputatigli. In proposito è dunque opportuno ribadire il principio generale per cui il riferimento in ordine al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma secondo, lett. c) c.p.p., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde, quantomeno, un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377).
