La quasi flagranza: chiarimenti dalla Cassazione sulle nozioni di “inseguimento” e “cose e tracce” (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 37422/2024 ha approfondito la nozione di “quasi flagranza“.

La Suprema Corte premette che il PG, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, ha invocato i principi affermati dalle SS.UU. nella sentenza “Ventrice” del 2015 secondo cui deve ritenersi illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste nemmeno la condizione di “quasi flagranza”, che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.

In realtà, la vicenda esaminata nella decisione delle SS.UU. attiene alla ipotesi (anch’essa di “quasi flagranza” ma nella diversa accezione) dell'”inseguimento” del reo da parte della polizia giudiziaria, sottolineando come non fosse percorribile la interpretazione secondo cui nella nozione di “inseguimento” doveva farsi rientrare anche l’ipotesi della acquisizione della notizia dalla vittima e della immediata attivazione delle ricerche dei responsabile prontamente individuato; le SS.UU. hanno infatti evidenziato che le ragioni per le quali l’unica nozione di “inseguimento”, accettabile alla luce della lettera della legge e dei principi costituzionali fosse quella concernente l’eventualità in cui la polizia giudiziaria (ma anche il privato) avesse avuto diretta contezza della commissione del reato per poi procedere, senza soluzione di continuità, ad inseguire i colpevoli traendoli in arresto.

Il caso di specie, invece, va ricondotto all’altra ipotesi di “quasi flagranza” contemplata dalla norma, ovvero quella in cui il “collegamento” immediato con il fatto di reato viene fatto discendere non già dalla diretta percezione della condotta illecita ma dal rinvenimento, sulla persona del reo, di “cose o tracce” partendo dalle quali sia possibile formulare una diagnosi circa la sua diretta ed immediata riferibilità all’arrestato.

Si tratta, come è stato più volte ribadito dalla cassazione, di situazioni e fattispecie diverse proprio in quanto l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza“, costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima“, non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del soggetto, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima” (cfr., Sez. 4, n. 38404 del 19.6.2019; Sez. 4, n. 53553 del 26.10.2017, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sorpresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate; conf., ancora, Sez. 2, n. 20687 dell’11.4.2017, che ha giudicato immune da censure la convalida dell’arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo aver inseguito l’auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell’auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato).

Posta questa essenziale distinzione tra le due diverse ipotesi di “quasi flagranza”, le SS.UU. “Ventrice”, come detto, vagliando la ipotesi dell'”inseguimento” del reo, hanno escluso di poter ricomprendere in tale nozione il caso della PG che sia intervenuta sul posto e, avuta notizia del reato, si sia in quel momento posta all’inseguimento dell’autore: hanno infatti distinto tra “inseguimento” (che suppone ed anzi impone la diretta percezione del fatto da parte di colui che, proprio per questa ragione, vi abbia dato luogo) e (mera) “fuga” che “rompe” il nesso di “continuità” con il fatto non consentendo di inferire in termini di altissima probabilità la responsabilità dell’arrestato che giustifica il ricorso alla misura precautelare anche indipendentemente dal contributo dichiarativo della vittima.

La ipotesi dell’arresto con cose o tracce del reato, tuttavia, in quanto distinta da quella dell’inseguimento, prescinde perciò dalla diretta percezione del reato da parte della PG: in questo caso, come accennato, il diretto collegamento tra l’illecito e l’arrestato è assicurato dal rinvenimento su costui di “cose” o “tracce” del reato che, per altra via, consentano di riferire con assoluta evidenza il fatto illecito al soggetto (cfr., su questa distinzione, Sez. 2, n. 19948 del 4.4.2017, in cui la Suprema Corte ha chiarito che il requisito della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, non richiede che la PG abbia avuto diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”, locuzione dal significato analogo a quella utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa).

Ed allora, per ritagliare a questa seconda ipotesi una sua autonomia rispetto a quella vagliata dalle SS.UU. “Ventrice”, si deve convenire nel senso che, diversamente da quanto avviene nel caso dell'”inseguimento”, nell’ipotesi del rinvenimento del reo con “cose” o “tracce” del reato, la PG abbia avuto o possa avere avuto “aliunde” notizia della commissione del reato ricevendo anche sommarie ed iniziali indicazioni dalla vittima o da terzi che consentono di operare quel collegamento “immediato” tra le “cose” o le “tracce” rinvenute sull’autore e la condotta delittuosa.

A ben guardare, infatti, è soltanto supponendo la acquisizione, da parte della PG, di una iniziale segnalazione dell’essere stato commesso un reato e delle prime indicazioni sull’oggetto e le modalità dell’azione criminosa, che sarà possibile operare quel “collegamento” in termini di “immediatezza” sul piano non soltanto cronologico, ma anche logico, tra le “cose” e le “tracce” ed il reato di cui si è avuta sia pur sommaria contezza; è soltanto sulla scorta di una anche primissima indicazione e descrizione del “fatto” che quanto rinvenuto sulla persona tratta in arresto potrà assumere un reale “significato”, consentendo agli operanti di percepire con chiarezza (significativo il termine “appaia” utilizzato dal legislatore) la loro valenza univocamente indiziante.

La Cassazione ha peraltro chiarito che la nozione di ” tracce” del reato, rilevante ex art. 382 cod. proc. pen. non va considerata in senso solo letterale del termine, quale indizio materiale della perpetrazione del reato, ma può ricomprendere anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa che rappresenti, in termini di assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in rapporto di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell’intervento dalla polizia giudiziaria (cfr., Sez. 5, n. 3179 del 28.11.2019; conf., Sez. 2, n. 37303 del 14.6.2019, in cui la Suprema Corte ha ribadito che la nozione di cose o tracce dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato non coincide necessariamente con il compendio dello stesso, ritenendo perciò correttamente configurata la quasi flagranza in un caso in cui l’autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga).