La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 30805/2024 ha stabilito che in tema di attenuanti generiche, il loro riconoscimento e la minima riduzione sanzionatoria ad esso correlata non possono essere ancorati al comportamento processuale dell’imputato di negazione dell’addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità, trattandosi di atteggiamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa, non valorizzabili, in quanto tali, in senso ostativo, pur a fronte di dati di segno opposto, quali la rilevante gravità dei fatti.
Ricordiamo sul punto la sezione 5 che con la sentenza numero 32422/2020 ha stabilito che in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l’autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità.
