Prima storia
Chi di noi avvocati non ha stampata in mente l’immagine di sé e di altri colleghi correre come centometristi per arrivare in tempo all’udienza?
E alzi la mano chi, arrivando in ritardo ed essendo sfigato quanto basta per imbattersi in un giudice cronometricamente puntuale, non ha mai incassato le sue rampogne o, nelle ipotesi peggiori, è stato sostituito da un difensore prontamente reperibile con potenziali effetti esiziali a catena e magari segnalato al Consiglio dell’Ordine e a quello di disciplina?
Non così per il PRESIDENTE, nello specifico un PRESIDENTE, uno solo.
Questo unico e solo PRESIDENTE ha l’abitudine di arrivare tardi in udienza.
Sorprendentemente per come vanno le cose, questa sua prassi finisce nelle mani della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e trova una pregevole risposta nella sentenza n. 20/2023 (presidente Ermini, relatore Marra) laddove si legge che “Non integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del Presidente del collegio che non rispetta sistematicamente l’orario di inizio della udienza, in considerazione del positivo percorso professionale del magistrato”.
Seconda storia
Se un PRESIDENTE può iniziare l’udienza quando gli pare, forte del suo percorso professionale, perché mai quello stesso PRESIDENTE non potrebbe revocare una misura cautelare da solo e senza camera di consiglio, pur operando in ambito collegiale, e perché mai dovrebbe prendersi il disturbo di chiedere il parere del PM?
La risposta, parimenti pregevole, della citata Sezione disciplinare, è contenuta nelle medesima sentenza n. 20/2023: “Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del Presidente di un collegio che revoca una misura cautelare senza effettuare la camera di consiglio e senza chiedere il parere del PM trattandosi di norme la cui violazione, non presentando dubbi interpretativi, assume i connotati della gravità; in considerazione del complessivo positivo percorso professionale del magistrato”.
Postilla aggiuntiva
Dal massimario della Sezione disciplinare del 2023, dal quale è stata estratta la pregevole sentenza qui riportata, si ricava un’ulteriore notizia: era così pregevole che nessuno l’ha impugnata e quindi è diventata definitiva. Tutti contenti, insomma.
Per finire
Che accadrebbe a un qualsiasi lavoratore del pubblico impiego, di qualifica dirigenziale o non dirigenziale, se arrivasse abitualmente tardi in ufficio e questa sua condotta provocasse disservizi e danni agli utenti?
Che accadrebbe allo stesso lavoratore se violasse con “i connotati della gravità” le norme che disciplinano le procedure di cui ha la responsabilità?
Se poi il dipendente ritardatario e sciatto fosse sanzionato disciplinarmente e contestasse la sanzione in sede giudiziaria, che decisione prenderebbe il giudice competente?
Domande retoriche, probabilmente.
