Perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano (Riccardo Radi)

A futura memoria mettiamo in archivio i lavori e le dichiarazioni di voto di ieri al Senato dove l’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 824 recante modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.

La relatrice, sen. Campione (FdI), ha illustrato il provvedimento, nel quale sono state assorbite altre proposte di legge sul tema, che interviene sull’articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che già punisce la surrogazione di maternità in Italia con pene che vanno dalla reclusione (da tre mesi a due anni) a multe tra 600.000 e un milione di euro.

La modifica estende la giurisdizione italiana a queste condotte anche se compiute all’estero da cittadini italiani, anche in Paesi dove la pratica è legale.

L’obiettivo è contrastare il “turismo procreativo”, attraverso il quale si vuole aggirare il divieto di maternità surrogata in Italia.

La relatrice ha enfatizzato come questa pratica mini le relazioni umane, interrompa il legame biologico e riduca il corpo della donna a una macchina da riproduzione.

Le sen. Anna Rossomando (PD), Alessandra Maiorino (M5S) e Ilaria Cucchi (Misto-AVS) hanno illustrato rispettivamente le questioni pregiudiziali QP1, QP2 e QP3, che hanno criticato l’introduzione di una norma penale ideologica, ricordando che la gestazione per altri (GPA) non rientra nei reati di portata universale.

In particolare, nella pregiudiziale QP3 si evidenzia che: “si propone, di rendere universale il reato di cui all’articolo 12 della legge 20/2004 e quindi perseguibile anche all’estero, anche se commesso in Stati dove il ricorso alla maternità surrogata è pienamente legale;

          ad oggi essa è permessa in oltre 65 stati, in 35 la legge sancisce l’accesso unicamente alla gravidanza solidale. In Europa, i Paesi che consentono di accedere alla gravidanza per altri sono Cipro, Grecia, Macedonia del nord, Portogallo, Ucraina e Regno Unito. In tutti e sei i Paesi, la maternità surrogata è autorizzata solo nella sua forma solidale, cioè senza alcun pagamento a chi porta avanti la gestazione, tranne la compensazione delle spese.

          I Paesi che permettono unicamente la gestazione per altri nella sua forma solidale, ai sensi di specifiche leggi nazionali, sono: in Europa, Cipro, Grecia, macedonia del nord, Portogallo, Regno Unito e Ucraina; in Africa, Benin e Repubblica Sudafricana; in Asia, India, Kirghizistan, Thailandia e Vietnam; in Oceania, lo Stato dell’Australia meridionale, dell’Australia occidentale, Canberra, Nuovo Galles del sud, Queensland, Tasmania, Territori del nord, Victoria e la Nuova Zelanda; nel Nord America, gli otto Stati canadesi di Alberta, Columbia britannica, isole del principe Edoardo, Manitoba, Nuova Scozia, Ontario Saskatchewan, Terranova, Labrador e i quattro Stati statunitensi, Louisiana, Michigan, Nebraska e Virginia; nel Meso America, Cuba, e in Sud America l’Uruguay.

          Inoltre, ci sono altri 36 Stati in cui la pratica è accessibile e ammissibile pur in assenza di una legge precisa, come Brasile, Argentina, Ecuador, Colombia, molti Stati degli Stati Uniti, lo Sri Lanka o l’Iran: ciò permette a cittadini italiani di ricorrere a tale tecnica di procreazione medicalmente assistita in una serie di Stati che la consentono, quindi nel rispetto della legge locale, nonostante in Italia essa costituisca reato;

          l’ordinamento nazionale consente l’introduzione di fattispecie penali di tipo universale solo quali eccezioni al più generale principio di territorialità espresso nell’art. 6, comma 1, del Codice penale, secondo il quale il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti dei confini dello Stato; questo principio può essere derogato in una serie definita di casi.

Nel dettaglio, questo principio può essere derogato in una serie di casi: ai sensi dell’articolo 7, commi da 1 a 4 c.p. per condotte riconducibili alla lesione di fondamentali interessi dello Stato, indicate espressamente dal codice penale (delitti contro la personalità dello Stato, falsità in monete e in sigilli dello Stato, delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato); ai sensi dell’articolo 7, comma 5 c.p. in presenza di beni e valori la tutela dei quali è riconosciuta di interesse dell’intera comunità internazionale (ad esempio, genocidio, pirateria, terrorismo); ai sensi degli articoli 9 c.p. e 10 c.p. per reati considerati gravemente lesivi di diritti e interessi, ciò in base a una norma che conseguentemente li sanzioni con una elevata pena detentiva oppure in base a una valutazione del ministro della Giustizia. Questo in particolare è quanto sancito dal codice penale all’art. 9, che prevede la perseguibilità di cittadini italiani per crimini commessi oltre confine che siano punibili con l’ergastolo o con la reclusione nel minimo non inferiore a tre anni oppure, in caso di pena detentiva inferiore, quando ci sia una specifica richiesta del ministro della Giustizia (l’art. 10 c.p. prevede la punibilità degli stranieri alle stesse condizioni, ma la reclusione nel minimo basta non sia inferiore a un anno);

          è dunque possibile che la giurisdizione penale italiana possa estendersi anche a reati commessi fuori dal territorio nazionale. Ma ricomprendere tra tali reati la surrogazione di maternità è giuridicamente infondato, oltre che contrario a una serie di principi di rango costituzionale interno e internazionale;

          infatti, il disegno di legge in esame fa rientrare la gestazione per altri compiuta all’estero tra i reati perseguibili universalmente attraverso il richiamo espresso, contenuto nella relazione di accompagnamento, all’art. 7, c. 1, n. 5 c.p. Ma come detto, la deroga al principio di territorialità prevista da questa norma, si basa sul riconoscimento a livello universale del disvalore della condotta realizzata e chiaramente non può essere questo il caso della GPA, che è legale in diversi paesi in Europa e nel mondo”;

Nel conseguente dibattito sono intervenuti (a sostegno) i sen. Scalfarotto (IV), De Cristofaro (Misto-AVS), Verini (PD), Elisa Pirro (M5S) e (contro) i sen. Zanettin (FI-BP), Romeo (LSP) e Malan (FdI). Respinte le questioni pregiudiziali, è iniziata la discussione generale, alla quale hanno preso parte i sen. Cataldi, Anna Bilotti, Sabrina Licheri, Dolores Bevilacqua, Elisa Pirro, Alessandra Maiorino (M5S), Susanna Camusso, Valeria Valente, Beatrice Lorenzin, Crisanti, Sensi (PD), Berrino, Lavinia Mennuni, Russo, Marta Farolfi (FdI), Elena Cattaneo (Aut), Scalfarotto (IV), Lombardo (Misto-Az) e Elena Murelli (LSP).

I Gruppi di opposizione hanno duramente contestato un provvedimento propagandistico, che svela un atteggiamento autoritario e moralizzatore del Governo, che interferisce nelle scelte personali e nei diritti morali dei cittadini; limita l’autodeterminazione delle donne; stigmatizza i nati da maternità surrogata ed è palesemente vendicativo contro le coppie omogenitoriali.

I Gruppi di maggioranza hanno disapprovato l’utero in affitto, definendolo una pratica aberrante che mercifica il concepimento e umilia la dignità delle donne, riducendole a semplici incubatrici: la battaglia contro la maternità surrogata serve a tutelare i diritti dei bambini e a preservare le leggi naturali.

Pur dissentendo dalla maternità surrogata, le senatrici Valente e Lorenzin (PD), hanno criticato l’approccio del Governo, focalizzato più sul consenso politico che sul benessere sociale.

Nelle dichiarazioni finali, hanno annunciato voto favorevole i sen. Mariastella Gelmini (Misto-Az), che ha evidenziato l’importanza di promuovere adozioni e procreazione medicalmente assistita come alternative legali, auspicando una semplificazione delle procedure adottive; Guidi (Cd’I), che, condividendo la sua esperienza personale come medico, ha sostenuto che non si può permettere una pratica che compromette i diritti dei bambini; Zanettin (FdI), che ha criticato l’atteggiamento delle organizzazioni femministe e di una parte della sinistra, che restano silenti di fronte alla mercificazione della maternità che la GPA rappresenterebbe; Romeo (LSP), che ha respinto l’idea di una pratica altruistica o solidale, ritenendola un attacco alla dignità umana, criticando chi sostiene che i desideri individuali debbano prevalere sui diritti dei bambini e delle madri; Domenica Spinelli (FdI), secondo cui il provvedimento rappresenta un passo importante verso i diritti umani, contestando le narrazioni fuorvianti delle opposizioni e ringraziando i sindaci italiani che hanno rispettato la legge.

Hanno annunciato un voto contrario i sen. Julia Unterberger (Aut), che ha accusato la maggioranza di voler limitare l’autodeterminazione delle donne e discriminare le famiglie arcobaleno; Enrico Borghi (IV), secondo cui il Parlamento ha perso un’occasione per riflettere su temi complessi, preferendo una visione rigida e dogmatica al dialogo; Ilaria Cucchi (Misto-AVS), che ha sottolineato l’impraticabilità della legge a livello giuridico, evidenziando il rischio di procedimenti penali contro coppie italiane che ricorrono alla GPA all’estero; Maria Domenica Castellone (M5S), che ha difeso la pratica come atto d’amore, proponendo una regolamentazione della GPA solidale in Italia per evitare abusi e commercializzazioni clandestine; Bazoli (PD), che, sebbene condivida l’idea che la maternità surrogata offenda la dignità della donna, si è opposto a una penalizzazione universale della pratica, ritenendo che possa minare le relazioni internazionali e non garantire la tutela adeguata dei diritti dei bambini.

Durante l’esame dell’articolato, il Governo ha accolto l’ordine del giorno G1.103 del sen. Gasparri (FI-BP), che impegna il Governo a garantire che le autorità italiane, nel legalizzare o ricevere atti di nascita di figli nati all’estero da cittadini italiani, verifichino se la nascita sia avvenuta tramite surrogazione di maternità.