La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 32345/2024 ha stabilito che l’offerta di una somma di denaro di modesta entità integra il delitto di istigazione alla corruzione se, tenuto conto delle condizioni dell’offerente, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca, sia non irrisoria ed idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale.
Fatto
Nel corso di un controllo stradale l’imputato offre la somma di 100,00 euro a due carabinieri che l’avevano fermato alla guida dell’autovettura senza cinture di sicurezza e con la revisione scaduta, al fine cd omettere le conseguenti attività d’ufficio
Decisione
La versione della difesa, secondo cui la banconota da cento euro sarebbe stata riposta all’interno del libretto di circolazione consegnato ai due pubblici ufficiali solo per pagare la sanzione amministrativa, è risultata palesemente smentita dalle modalità del controllo stradale e dai fatti concordemente descritti dai due carabinieri coinvolti.
La frase pronunciata dall’imputato (“questo è un regalo.., non si può chiudere un occhio”), valorizzata dai Giudici di merito, non si presta in effetti ad alcuna ipotetica lettura alternativa, essendo incontrovertibile, per quanto osservato nella sentenza impugnata, che il denaro risposto nel libretto di circolazione avesse come finalità quella di indurre i due carabinieri a non dare corso alle contestazioni delle violazioni amministrative correlate all’accertata mancata revisione dell’autoveicolo.
Anche la idoneità dell’offerta della somma di denaro a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale è evidente nella fattispecie in esame, poiché si evince dalla stessa serietà dell’offerta, dal suo importo non irrisorio in ragione delle condizioni dell’offerente, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (per tutte, Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 266498).
È superfluo aggiungere che la valutazione sulla irrisorietà o meno della somma di denaro offerta, nei casi in cui si tratti di importi minimi, non può essere condotta in astratto, ma deve essere rapportata alla rilevanza dell’atto contrario richiesto come contropartita al pubblico ufficiale, in ragione della sua congruità rispetto alla incidenza economica dell’omissione dell’atto dovuto oggetto dell’istigazione.
