Corte costituzionale: infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, c.p.p.  in tema di accompagnamento coattivo del querelante (Vincenzo Giglio)

Con la sentenza n. 164/2024 (presidente Barbera, redattore Prosperetti), camera di consiglio e decisione del 24 settembre 2024, deposito del 17 ottobre 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Seguono i passaggi rilevanti della decisione.

Per un migliore approfondimento si rinvia al testo della stessa, allegato alla fine del post.

Ordinanza del giudice a quo

Con ordinanza del 12 dicembre 2023 (reg. ord. n. 12 del 2024), il Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il rimettente premette che, con decreto depositato in data 29 agosto 2019, l’ufficio del pubblico ministero ha esercitato l’azione penale nei confronti di Y. E., contestandogli il reato di minaccia grave, ai sensi dell’art. 612, secondo comma, del codice penale, per avere rivolto alla persona offesa I. E. minacce ed espressioni offensive.

Dopo numerosi rinvii delle udienze, dovuti ai sopravvenuti mutamenti del giudice titolare del procedimento e alla mancata comparizione della querelante, all’udienza del 20 ottobre 2023 il difensore dell’imputato, all’esito della ricusazione della remissione espressa della querela presentata dalla querelante I. E., aveva chiesto al giudice di disporre l’accompagnamento coattivo in udienza della stessa e, ritenendo a ciò ostativa la disposizione introdotta dall’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., ne aveva prospettata l’illegittimità costituzionale.

Pertanto, all’udienza del 12 dicembre 2023 il giudice a quo, dopo aver acquisito la memoria con cui il difensore dell’imputato illustrava le ritenute ragioni di illegittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., disponeva la sospensione del processo e rimetteva alla Corte costituzionale la decisione delle questioni.

La decisione della Consulta

Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 12 del 2024), il Tribunale di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU.

Ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata, escludendo il potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante, limitatamente ai casi in cui la sua mancata comparizione integra remissione tacita di querela, si porrebbe in contrasto con l’art. 111 Cost., che garantisce all’imputato la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e con l’art. 117, primo comma, Cost, in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU, che riconosce il diritto dell’imputato a interrogare o far interrogare i testi a proprio carico e che obbliga gli Stati contraenti ad adottare delle misure positive per consentire all’accusato di esaminare o di far esaminare i testimoni a carico.

La disposizione censurata, inoltre, violerebbe il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., cui si correla l’imprescindibile diritto dell’imputato ad ottenere, attraverso un giusto processo, che si svolga nel contraddittorio tra le parti, una pronuncia che ne affermi la non colpevolezza nel merito e non solo una pronuncia processuale fondata sul venir meno dell’interesse alla pretesa punitiva da parte del querelante.

In ordine alla rilevanza delle questioni, il Tribunale di Venezia, escludendo la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, sostiene che solo dalla loro positiva definizione da parte di questa Corte discenderebbe «la possibilità per il Tribunale di disapplicare l’art. 133, comma 1-bis c.p.p. per accogliere la richiesta di accompagnamento coattivo della querelante, formulata dall’imputato all’udienza del 20.10.2023 a seguito della ricusazione della remissione tacita della querela».

Ciò in quanto «a fronte dell’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità che discende dall’articolo 129 c.p.p., non risulta in concreto percorribile l’alternativa strada di una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, attesa l’esplicita dichiarazione di ricusazione della remissione della querela e di rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato, né quella di una pronuncia assolutoria nel merito, che non può prescindere dal vaglio dibattimentale delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in sede di querela».

…Infondatezza delle questioni

Nel merito, le questioni non sono fondate, nei sensi di seguito precisati.

Va, innanzitutto, chiarito che la peculiarità della fattispecie sta nella circostanza che, nel caso in esame, l’imputato ha ricusato la remissione della querela, sicché il processo era, comunque, destinato a proseguire e a pervenire ad una sentenza di merito.

L’art. 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha novellato l’art. 152 cod. pen., introducendo, al numero 1), del nuovo terzo comma, una forma di remissione processuale tacita che ricorre «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone».

Tale modifica normativa ha comportato la contestuale introduzione, ad opera dell’art. 41, comma 1, lettera t), numero 1), dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022, della lettera dbis) del comma 3 dell’art. 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ai sensi del quale l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. Inoltre, sempre per ragioni di coordinamento di sistema, è stato introdotto il comma 1-bis dell’art. 133 cod. proc. pen., oggetto dell’odierno giudizio, che esclude il potere di accompagnamento coattivo del giudice, stabilito in via generale dal comma 1 del medesimo art. 133, «in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita».

Il giudice a quo sostiene che l’unica opzione interpretativa, in linea con quanto esposto nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, «sarebbe quella di ritenere che il divieto di accompagnamento coattivo del querelante operi nei soli casi in cui la remissione tacita ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 3, n. l, non sia ricusata dall’imputato».

Tale opzione esegetica, ad avviso del rimettente, non sarebbe però praticabile, in quanto «[s]i tratterebbe […] – alla luce del tenore letterale della norma di cui al comma l bis dell’art. 133 c.p.p. – di operare un intervento di natura schiettamente additiva. Tale soluzione – l’unica che appare in grado di evitare che il divieto di accompagnamento coattivo del querelante si traduca in una violazione dell’art. 111 della Costituzione, anche riguardo alla ragionevole durata del processo – si risolverebbe, infatti, in un’estensione in via interpretativa dei casi in cui il Giudice è legittimato ad adottare un provvedimento coercitivo finalizzato ad assicurare l’assunzione di una testimonianza».

Il che determinerebbe, secondo il Tribunale di Venezia, la violazione dei principi stabiliti, in materia di libertà personale, dall’art. 13 Cost.

Della disposizione censurata è però possibile una interpretazione adeguatrice orientata alla conformità ai parametri evocati.

Il comma 1 dell’art. 133 cod. proc. pen. prevede, in via generale, il potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo dei testimoni (oltre che dei periti, delle persone sottoposte all’esame del perito diverse dall’imputato, dei consulenti tecnici, degli interpreti o dei custodi di cose sequestrate) che, regolarmente citati o convocati, omettano, senza un legittimo impedimento, di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti.

Rispetto all’ambito applicativo di tale previsione, il nuovo comma l-bis del medesimo articolo, introduce un’eccezione, «limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita».

Il legislatore del 2022 si è così preoccupato di escludere che il giudice possa disporre una misura limitativa della libertà personale come l’accompagnamento coattivo – oltre che, eventualmente, la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 – a carico del querelante che, non comparendo all’udienza, abbia manifestato implicitamente la propria volontà di rimettere la querela, secondo quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 152, terzo comma, numero 1), cod. pen.

Nell’ipotesi però in cui l’imputato ricusi la remissione della querela, giustamente il rimettente esclude che il giudice possa immediatamente disporre l’accompagnamento coattivo e una sanzione pecuniaria a carico del querelante, il quale ha ragionevolmente confidato nell’effetto estintivo del reato conseguente alla propria condotta.

Piuttosto, a fronte del fatto rappresentato dalla mancata estinzione del reato conseguente alla ricusazione della remissione della querela da parte dell’imputato, sarà necessaria una nuova citazione del querelante a una successiva udienza, con indicazione dell’avvenuta ricusazione da parte dell’imputato, affinché possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa di quest’ultimo, il quale ha diritto a un pieno accertamento di merito sul contenuto delle accuse a suo tempo rivoltegli (sul punto, sentenza n. 41 del 2024, e ivi ulteriori precedenti).

A tale nuova udienza, peraltro, la disposizione censurata non potrà più trovare applicazione, l’eventuale mancata comparizione del querelante non potendo più essere equiparata alla sua remissione tacita della querela, ormai ricusata dall’imputato. La mancata ingiustificata comparizione dovrà, invece, essere considerata come una ordinaria violazione dell’obbligo, gravante su ogni testimone, di comparire in udienza, una volta che sia stato regolarmente citato, con le conseguenze stabilite dalla regola generale stabilita dal comma 1 dell’art. 133 cod. proc. pen. (accompagnamento coattivo e sanzione pecuniaria).

Così interpretata, la disposizione censurata si sottrae ai vizi di illegittimità costituzionale denunciati dal rimettente.

A fronte della detta interpretazione dell’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., si deve, pertanto, ritenere che, nell’ipotesi in cui la remissione della querela sia stata ricusata dall’imputato e il processo prosegua, il giudice conservi il potere di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante.

Naturalmente, perché tale potere possa essere esercitato, dovranno ricorrere i presupposti di carattere generale stabiliti dall’art. 133, comma 1, cod. proc. pen. e, cioè, che il testimone, regolarmente citato o convocato, abbia omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire in udienza.

Solo l’inottemperanza, senza giustificati motivi, alla citazione a comparire in udienza, consente, infatti, al giudice di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante, nella specifica veste di testimone, nell’udienza successiva a quella in cui era già stato regolarmente citato.

In definitiva, le questioni sollevate dal Tribunale di Venezia vanno dichiarate non fondate, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che il divieto di accompagnamento coattivo posto dalla disposizione si applica solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l’estinzione del reato per remissione tacita di querela, e non nell’ipotesi in cui, invece, la remissione della querela sia stata ricusata dall’imputato.

…Dispositivo

La Corte costituzionale dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.