Stupefacenti: quando è sufficiente il narcotest per individuare qualità e quantità dello stupefacente (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 37660 del 14 ottobre 2024 è tornata ad occuparsi della sufficienza del narcotest per  individuare la valenza drogante della sostanza stupefacente e, dunque, sulla offensività in concreto della condotta contestata.

Il tema è quando è necessario procedere ad una perizia e quando è sufficiente il narcotest in atti.

Ricordiamo che in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza.

Questo principio è stato enunciato dalla cassazione sezione 6 con la sentenza numero 40044/2022 in una fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione, per avere i giudici di merito valorizzato elementi indiziari equivoci, quali il contesto complessivo delle condotte, la qualità dei protagonisti della vicenda, la presenza sul posto di un rappresentante del gruppo dei calabresi, le modalità di occultamento della cocaina, senza considerare la possibilità che si trattasse di campioni privi di efficacia drogante o contenenti quantitativi modesti di principio attivo, inquadrabili nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R..

Va, innanzitutto, premesso che, come più volte ribadito dalla cassazione, il c.d. “narcotest” consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto (cfr. Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282680; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269007).

La sentenza richiamata all’inizio del post, emessa dalla cassazione sezione 4 il 14.10.2024 ha ritenuto di respingere il motivo relativo all’insufficienza del solo narcotest a provare l’efficacia drogante della sostanza stupefacente, richiamando la giurisprudenza della cassazione secondo la quale, in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell’obbligo di motivazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 3 , n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 – 02, relativa, tuttavia a fattispecie relativa ad incidente cautelare; Sez. 4, n. 22238 di 29/1/2014, Rv 259157 relativa a fattispecie in cui vi era stata la confessione degli imputati).

Tale principio merita di essere ulteriormente chiarito alla luce di quanto affermato da una remota e mai smentita pronuncia della Suprema Corte che ha inaugurato l’orientamento ermeneutico in esame, delineandone, in termini pienamente condivisibili, il perimetro applicativo.

Si è, infatti, affermato che il giudizio sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente può essere basato anche su elementi diversi da valutazioni di ordine peritale – quali ad esempio, le regole di esperienza, da sole o congiunte ad altri elementi – con la sola ovvia condizione che il giudice dia del suo convincimento giustificazione congrua e logicamente argomentata, in tal caso incensurabile in sede di legittimità.

Fermo restando tale principio, si è, inoltre, aggiunto che il convincimento del giudice di merito che la percentuale di stupefacente puro della sostanza sequestrata sia di livello molto modesto può essere logicamente fondato e incensurabile soltanto se la composizione della miscela non sia “aliunde” accertabile, posto che in tal caso il principio del “favor rei” consente di tener conto dell’ipotesi meno gravosa per l’imputato.

Nell’ipotesi, invece, che la sostanza sia sottoposta a sequestro, una siffatta conclusione del giudice di merito ai fini della qualificazione del fatto appare illogica per evidente arbitrarietà, ben potendosi conseguire, con un’indagine peritale, quei risultati certi non attingibili sulla base di altri elementi di prova (Sez. 6, n. 5577 del 30/01/1991, Rv. 187600).

Sviluppando ulteriormente il principio affermato da tale sentenza alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice, si ritiene che anche laddove sia prospettata una alternativa configurazione della detenzione della sostanza stupefacente – come destinata all’uso personale piuttosto che come fatto non punibile per altre ragioni, quali, ad esempio, come nel caso di specie, la carenza di efficacia drogante – e sia possibile procedere ad un accertamento peritale sulla sostanza in sequestro, deve ritenersi illegittima una pronuncia di condanna basata sul solo narcotest e in assenza di elementi univoci dotati di elevata significatività della qualità e quantità della sostanza stupefacente, in quanto resa in violazione non solo del principio del favor rei, ma anche dei principi costituzionali di principio di offensività e della funzione rieducativa della pena. In altre parole, una pronuncia di condanna relativa ad una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 può anche essere emessa in assenza di un accertamento peritale sulla sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, e sulla sola base del narcotest, ma solo nel caso in cui il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significati della qualità e quantità di detta sostanza, correlabili, ad esempio, all’accertamento del prezzo corrisposto, a precisi quantitativi negoziati, ovvero ad una confessione degli imputati.

Applicando tali indicazioni ermeneutiche al caso esaminato dalla sezione 6 con la sentenza numero 40044/2022, la cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata è incorsa nella dedotta violazione di legge.

La Corte territoriale, ha, infatti, ritenuto di individuare indici inequivoci della valenza drogante della sostanza occultata nei capi in sequestro, considerando, oltre al contesto complessivo delle condotte, le qualità dei protagonisti della vicenda, la presenza sul posto di un rappresentante del gruppo dei calabresi e l’assenza di elementi per ritenere che, dopo il ricorso alla lavorazione volta ad occultare la cocaina nei capi di abbigliamento, questa potesse essere priva di efficacia drogante.

Tali argomentazioni sono fondate su elementi di carattere indiziario ed equivoci, che, in quanto tali, non consentono si escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che siano state spediti dei campioni privi di valenza drogante o, comunque, dei modesti quantitativi di cocaina, idonei, ad esempio, a configurare la fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 o, comunque, ad influire sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Va, peraltro, aggiunto che, nel caso in esame, non solo è stato omesso, benché possibile e sostanzialmente sollecitato dagli imputati, il possibile accertamento sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente, ma detta quantità, secondo quanto si legge nei capi di imputazione, è stata calcolata considerando il peso lordo dei capi sequestrati. In accoglimento del motivo di ricorso in esame, va, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul capo.

Un commento

  1. Ma, invece, di tanti minuetti, i nostri illustri giudici di legittimità non farebbero prima a riconoscere, proprio per il rispetto del principio del favor rei, la necessità (se non addirittura l’obbligatorietà) dell’esame peritale, in presenza di quantitativi nel limitati a qualche grammo? Si badi bene che nella pendenza di procedimenti ex art. 75 (dunque relativi all’uso personale) sovente le Prefetture ricevono perizie disposte motu proprio dagli organi di polizia. I nostri giudici amano complicare le questioni

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