La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 26297/2024 ha esaminato il caso dell’omessa allegazione, da parte del PM, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche in sede di richiesta di misura cautelare e successiva mancata trasmissione degli stessi al tribunale del riesame.
Dalla suddetta omissione scaturiscono delle conseguenze in ordine all’efficacia della misura cautelare o inutilizzabilità delle intercettazioni?
La Suprema Corte ha stabilito che in tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del PM, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l’inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, all’adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., obbligando, purtuttavia, il tribunale ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva omesso l’acquisizione dei decreti autorizzativi posti a fondamento del provvedimento genetico e di quello reiettivo dell’impugnazione, sull’erroneo rilievo dell’inconferenza della deduzione difensiva, in ragione dell’avvenuta messa a disposizione, da parte del pubblico ministero, dei soli supporti informatici delle captazioni.
