Cumuli parziali di pene in fase esecutiva: il “presofferto” deve essere detratto da ognuno di essi limitatamente ai reati compiuti anteriormente, non essendo consentita una cumulabilità globale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 35512/2024, udienza del 15 luglio 2024, ha ribadito che la circostanza che due reati siano posti in continuazione tra loro non permette la retrodatazione della data di commissione del secondo reato, agli effetti di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Infatti, come osservato da Sez. 1, sentenza n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, ostando a una tale eventualità il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che consente di computare «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»).

Osserva a tal fine Sez. 1, n. 27149 del 31/05/2024, che “il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente; è quanto si verifica nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato“.

Agli effetti di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., pertanto, occorre comunque scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Cassazione penale, Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Rv. 272101; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Rv. 243809; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Rv. 216418).

La compatibilità con la Costituzione del sistema processuale dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., è stata già scrutinata dalla stessa Corte costituzionale, che, con sentenza n. 198 del 7 luglio 2014, ha chiarito che “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall’esigenza di evitare che l’istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una “riserva di impunità”; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa. Non sussiste, pertanto, la violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza“.

Pertanto, la disparità di trattamento normativo in materia di fungibilità della pena che si viene a verificare in concreto tra coloro che hanno sofferto la detenzione dopo la commissione di altro reato e coloro che la hanno subita prima trova la sua giustificazione nella rilevanza giuridica delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare una disciplina differenziata (Sez. 1, Sentenza n. 20332 del 11/05/2006, Rv. 234444).

Nei medesimi termini, si è pronunciata recentissimamente Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 37376/2024, udienza del 7 giugno 2024.

Il collegio ha ricordato nell’occasione che il cumulo delle pene operato nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 663, cod. proc. pen., deve essere aggiornato ove sopravvengano nuovi titoli esecutivi, computando nel calcolo i periodi di custodia cautelare o di espiazione della pena eventualmente subiti senza titolo dal condannato, come prescritto dall’art. 657, cod. proc. pen.

Il cosiddetto “presofferto” può essere tuttavia valorizzato a favore del condannato, in ottemperanza al disposto del comma 4 del citato art. 657, solo se relativo a reati commessi anteriormente alla pena da eseguire.

Se così non fosse, si istituirebbe un indebito “credito penale” che a sua volta darebbe vita as una “riserva di impunità” per futuri reati a favore di chi abbia ingiustamente subito un periodo detentivo.

La conseguenza è che, se si procede a cumuli parziali, il presofferto deve essere detratto da ognuno di essi limitatamente ai reati compiuti anteriormente, non essendo invece consentita una cumulabilità globale.