Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 37181/2024, udienza del 19 giugno 2024, ha specificato gli elementi da tenere in considerazione allorché si debba accertare l’eventuale ricorrenza di un bis in idem in materia di delitti a matrice associativa.
Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi – condotta, evento, nesso causale – e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01).
L’art. 649 cod. proc. pen., a cui si coordina in sede esecutiva la disciplina dettata dall’art. 669 cod. proc. pen., collega il divieto di bis in idem alla pronuncia di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili e afferisce a una dimensione applicativa più ampia di quella derivante dalla sua enunciazione letterale, esprimendo il principio generale dell’ordinamento processuale che vieta la duplicazione del processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, con l’effetto che le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell’ambito dei conflitti di competenza di cui all’art. 28 cod. proc. pen., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, la non proponibilità dell’azione penale, in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del Pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria.
In tal senso, va evidenziato che, ai fini della duplicazione processuale ex art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e cioè da condotta, evento e nesso di causalità.
Nel caso di procedimento per il delitto di matrice associativa, al fine di escludere la medesimezza del fatto non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell’organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all’ampiezza dell’oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti.
È necessario invece accertare, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, da un lato, se il soggetto abbia partecipato a due diverse organizzazioni criminali, o sia passato dall’una all’altra organizzazione criminale, o si sia comunque verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome e operanti nello stesso territorio, oppure se il soggetto – all’opposto – abbia partecipato a un’unica organizzazione criminale, pur se dotata di diverse articolazioni e pur se progressivamente evoluta per la composizione della compagine dei partecipi, per le attività in concreto praticate o per le modalità e i ruoli connotanti la sua organizzazione.
Nell’effettuazione di questa complessa analisi, è importante verificare la sfera operativa e di interessi, l’identità degli affiliati, il ruolo di vertice attribuito a uno di loro, mentre vanno considerati non primariamente rilevanti i fattori non incompatibili con la natura permanente del reato associativo, fra cui la parziale difformità del profilo temporale delle due entità considerate (in tema di bis in idem e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, Sez. 6, n. 28116 del 26/03/2015, Rv. 263928 – 01; con riferimento ad associazioni criminali di diversa natura, Sez. 1, n. 4984 del 01/12/2021, dep. 2022, Rv. 282721 – 01; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Rv. 268226 – 01; Sez. 1, n. 2260 del 08/11/2013, dep. 2014, Rv. 258750 – 01).
Non è, inoltre, superfluo evidenziare che, ai fini del divieto di bis in idem, l’identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato, senza limitarsi al confronto degli elementi delle fattispecie astratte di reato, dal momento che, secondo la traccia ermeneutica già ricordata, per stabilire l’identità – o meno – del fatto occorre aver riguardo alla corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi di condotta, evento e nesso causale, e tenendo conto delle corrispondenti circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 2, n. 1144 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275068 – 01).
Con specifica attinenza al caso in esame, è da ribadire che il principio di preclusione del ne bis in idem non opera – stante la diversità del fatto – nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, ben potendo il giudice di merito individuare e considerare elementi idonei a differenziare il fatto storico, quali la diversità dei soggetti apicali e dei partecipi alle due associazioni, la circostanza che le organizzazioni abbiano operato in ambiti territoriali distinti, seppur contigui, il rilievo della diversità di funzioni svolta dal soggetto nei sodalizi criminali (Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015, Rv. 264684 – 01; Sez. 5, n. 19008 del 13/03/2014, Rv. 260002 – 01; Sez. 1, n. 44860 del 05/11/2008, Rv. 242197 – 01). In questa prospettiva, la struttura del reato associativo non è, in linea di principio, incompatibile con la contemporanea adesione dello stesso soggetto a più sodalizi criminosi, particolarmente quando la partecipazione ai diversi gruppi criminali sia la naturale conseguenza delle strategie perseguite dai gruppi stessi, finalizzate a concretizzare collaborazioni e alleanze fra le entità criminali – che restano distinte – per rendere più efficace la rispettiva operatività e più proficui i risultati delle attività illecite oggetto del loro programma criminale.
In queste evenienze può verificarsi che, senza integrare un’ipotesi sussumibile nella disciplina di cui all’art. 669 cod. proc. pen., il soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due distinti organismi criminosi, oppure che faccia parte in tempi nettamente definiti e diversi del medesimo organismo criminoso, quando la condotta prosegua o riprenda in epoca successiva a quella accertata con la sentenza di condanna, oppure quando vi sia la protrazione di una sua attività partecipativa, tale da rispondere ai bisogni del sodalizio criminoso, oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna. In definitiva, quando risultino due associazioni criminali a cui il medesimo soggetto abbia prestato adesione, l’accertamento dell’esistenza di un’unica associazione o di distinte organizzazioni criminali costituisce una questione di fatto, da risolversi attraverso la disamina e la valutazione degli indici materiali, da ponderare in modo congruo e conforme a logica, tenendo conto delle regole di esperienza rilevanti per il corrispondente apprezzamento.
