Discarica di rifiuti: obbligo di bonifica e ripristino stato dei luoghi a carico dell’autore non proprietario del sito (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 37236/2024 ha esaminato la questione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla bonifica dello stato dei luoghi e dell’obbligo del ripristino della situazione ante reato a carico di soggetto diverso dal proprietario dell’area attinta dalla condotta illecita.

La Suprema Corte premette che la decisione di subordinare, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., la concessione della sospensione condizionale della pena all’esecuzione del ripristino e della bonifica del sito non presta il fianco alle deduzioni difensive, tanto più ove si consideri che gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi sono espressamente contemplati dall’art. 256 bis, comma 5, parte finale, del d. lgs. n. 152 del 2006.

Non si richiede peraltro, al fine dell’operatività degli obblighi in questione, il verificarsi di danni alle persone, fisici o materiali, giustificandosi gli obblighi di bonifica e ripristino in funzione dell’accertata violazione penale che abbia determinato un’alterazione, anche lieve ma pur sempre percepibile, del bene ambientale, elemento questo senz’altro configurabile nel caso di specie, avuto riguardo alle significative dimensioni dell’incendio appiccato dal ricorrente.

Né, in senso ostativo, appare dirimente l’obiezione difensiva secondo cui il ricorrente non può ritenersi gravato dagli obblighi di bonifica ripristino, in quanto soggetto diverso dal proprietario dell’area attinta dalla condotta illecita.

Sul punto deve infatti rilevarsi che l’art. 256-bis, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, nel richiamare la necessità della bonifica e del ripristino del sito dove è avvenuta la combustione illecita di rifiuti, non specifica i soggetti a cui spettano tali obblighi, ma dalla lettura complessiva della normativa di riferimento risulta evidente che gli stessi vadano individuati sia nel proprietario dell’area che abbia dolosamente o colposamente cagionato l’inquinamento del sito, sia nell’autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento dell’area.

A tale conclusione, nell’ambito delle rispettive sfere di interesse, sono pervenute invero sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 780 del 26/01/2021 e Sez. 5, n. 765 del 25/02/2016), sia la giurisprudenza civile di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 1573 del 22/01/2019, Rv. 6524769), essendosi evidenziato, in maniera pertinente e condivisibile, che l’onere della bonifica del sito inquinato è innanzitutto ravvisabile in capo al proprietario o a qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli, e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata a evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente, sanzionandosi dunque l’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che in essa possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi.

Ma il dovere di provvedere alla bonifica e al ripristino dell’area inquinata è ravvisabile, evidentemente, pure in capo all’autore della violazione ambientale, ossia a colui che ha cagionato in via diretta l’inquinamento del sito anche di proprietà altrui, come del resto desumibile dall’analoga previsione di cui all’art. 245, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, che onera degli obblighi di intervento innanzitutto il responsabile della potenziale contaminazione del sito.

Quanto al rapporto tra i soggetti tenuti alla bonifica dell’area, si è precisato (cfr. la citata Cass. civ. Sez. 3, n. 1573 del 22/01/2019, Rv. 6524’69) che, ove provveda spontaneamente, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge e indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell’inquinamento da parte dell’Autorità amministrativa, non trovando applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 cod. civ., poiché trattasi di obbligazione “ex lege” di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell’inquinamento.

All’esito di tali considerazioni, deve pertanto ribadirsi che, nell’ambito della legittima subordinazione della sospensione condizionale a uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen., va ritenuta immune da censure l’attribuzione a carico dell’imputato, quale autore dell’accertata violazione ambientale, dell’obbligo di ripristino e bonifica del sito dove ha avuto luogo la combustione dei rifiuti.