Cassazione penale, Sez. 6^, ordinanza n. 36876/2024, udienza del 19 settembre 2024, ha chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto non è applicabile in materia di misure di prevenzione.
È risalente l’affermazione del principio secondo cui il ricorso straordinario, contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può aver ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna (Sez. Un. n. 16103 del 27/03/2002, Basile), dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale, secondo l’interpretazione logico-sistematica della norma, introdotta dal legislatore proprio al fine di eliminare errori di fatto verificatisi nel corso del giudizio di legittimità in danno del condannato (Sez. Un. n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata).
Pacifico, altresì, che le disposizioni di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo).
In tale ottica, insistendo sulla natura derogatoria della disposizione recata dall’art. 625-bis cod. proc. pen., costituente un’evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, e sul suo carattere tassativo, si è affermato che solo i provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna sono suscettibili di essere impugnati, dovendo intendersi per sentenze di condanna le pronunce del giudice di legittimità che rigettano o che dichiarano l’inammissibilità di ricorsi proposti contro sentenze di condanna (Sez. 5, n. 30373 del 16/06/2006, Rv. 235323).
In applicazione di questi principi, che, come si è visto, assumono la pronuncia di condanna a presupposto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha negato la ricorribilità straordinaria per errore di fatto in materia di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Rv. 245772 e Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Rv. 222095).
In tale caso, l’esclusione dall’ambito di applicazione del ricorso straordinario viene giustificata, altresì, considerando che la decisione della Corte di cassazione non perfeziona alcuna fattispecie di giudicato atteso che il giudicato in tema di misure di prevenzione è un giudicato rebus sic stantibus sia quando può dar luogo alla revoca ex nunc del provvedimento sia nel caso in cui può provocarne la revoca ex tunc.
Si osserva che l’interesse al riconoscimento dell’insussistenza originaria delle condizioni legittimanti il provvedimento ben può trovare tutela nell’istituto della revoca (già previsto dall’art. 7, comma 2 della I. 1423 del 1956 e ora dall’art. 10 del d. Igs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. U. n. 18 del 10/12/1997, in materia di revisione).
Il sistema, quindi, offre una soluzione alternativa, rappresentata appunto dall’istituto della revoca, all’applicazione della disciplina della correzione dell’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.
